In tema di riscossione la conversione del DL Aiuti, fra luci e ombre, soprattutto ombre, modifica profondamente le regole per la rateazione dei ruoli. A fronte delle poche concessioni, quali l’ampliamento dei termini di decadenza dei nuovi piani e la semplificazione delle regole di rateazione delle somme iscritte a ruolo, nel prossimo futuro gli effetti della decadenza dal beneficio del termine saranno irreversibili.
L’articolo 15-bis del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con la Legge 5 luglio 2022, n. 91, nel modificare le regole della dilazione dei pagamenti, dispone che in caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione di otto rate, anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato. Solo per i piani decaduti le cui richieste siano state presentate entro il 15 luglio 2022, secondo un regime transitorio, i relativi carichi saranno nuovamente rateizzabili, come accadeva nel recente passato, previo pagamento integrale delle rate scadute alla data della nuova richiesta. Per i nuovi piani di rateazione, pertanto, una decadenza con effetti irreversibili.
Si prenda il caso di un contribuente che, successivamente al 16 luglio 2022, presenti un’istanza di rateazione per carichi iscritti a ruolo pari a 150.000 euro. A causa di temporanee difficolta finanziarie, ad esempio un ritardo nella riscossione di alcune fatture, il medesimo contribuente accumula otto rate insolute, tempestivamente saldate in un’unica soluzione, ipotizziamo il giorno successivo rispetto alla scadenza prevista per la rata che ha determinato la decadenza del piano. Sebbene sia passato un solo giorno, e il debito sia stato integralmente saldato, il versamento del contribuente, rivelatosi comunque diligente nonostante le difficoltà incontrate, risulterà vano rispetto alla possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione. Quanto versato, infatti, sarà semplicemente imputato ai relativi carichi e il debito residuo dovrà essere saldato in un’unica soluzione.
Sotto questo punto di vista, pertanto, l’azione legislativa ha ulteriormente stretto le maglie della rateazione. Nel caso di specie, infatti, le novità introdotte dal nuovo comma 3-ter dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le quali la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza, risulteranno del tutto indifferenti rispetto alla possibilità di ottenere una nuova rateazione. Le nuove regole, come è evidente, agiscono su carichi differenti rispetto a quelli oggetto di decadenza. Tornando all’esempio proposto, a fronte dell’impossibilità di rateizzare nuovamente quanto decaduto, il contribuente potrà liberamente rateizzare carichi differenti, senza alcuna condizione o impedimento di sorta.
Ne consegue come il 16 luglio 2022 costituisca una data spartiacque di assoluta importanza. In tutti i casi di decadenza, e alle varie condizioni di volta in volta fissate dalle norme che si sono succedute, i piani le cui richieste di rateazione siano state presentate precedentemente alla data soglia avranno sempre una seconda chance di rateazione, previo pagamento delle rate nel frattempo andate insolute; la decadenza dei piani le cui richieste siano postume rispetto alla predetta data, al contrario, avrà effetti davvero irreversibili. Per i carichi ricompresi nel piano decaduto non vi sarà altra soluzione che il pagamento integrale.
Gli effetti negativi, tuttavia, non finiscono qui. Non bisogna ignorare come la presentazione di una regolare richiesta di rateazione ha, fra i suoi effetti, quello di inibire nuove azioni esecutive e l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione. Effetti ancor più significativi se si considera che con il pagamento della prima rata viene a verificarsi l’automatica estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, in questo caso a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Negare la nuova rateazione significherà, in altri termini, negare anche queste possibilità.