Ravvedimento operoso speciale: si utilizzano i “vecchi” codici tributo con la possibilità di compensazione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus, In Evidenza

Un altro “pezzo” della Tregua fiscale è stato completato. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2023 ha stabilito i codici tributo per effettuare i versamenti relativi al “ravvedimento operoso speciale” di cui alla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Il tema era stato affrontato dalla Circ. n. 2/E del 2023 precisando come non fosse necessaria l’approvazione di alcun provvedimento direttoriale di attuazione trattandosi pur sempre di un ravvedimento operoso. L’unico tassello mancante era costituito dai codici tributo per poter effettuare i versamenti ed anche questa parte mancante è stata completata.

In realtà la risoluzione in commento non ha stabilito, per il ravvedimento operoso speciale, appositi codici tributo precisando che per effettuare i versamenti possono essere utilizzati i codici ordinari da autoliquidazione da indicare nel modello F24. In ogni caso, per finalità di semplificazione la risoluzione riporta una tabella riepilogativa indicando per ciascun tributo anche il corrispondente codice per interessi e sanzioni.

La risoluzione ricorda ancora che il termine ultimo per effettuare il versamento, anche in forma rateale (in questo caso per la prima rata) è il 31 marzo prossimo. Nel caso in cui il contribuente si avvalga della possibilità di rateazione, nel modello F24 dovrà essere indicato il numero complessivo delle rate e il numero della rata di riferimento. Il versamento può essere effettuato anche utilizzando in compensazione gli eventuali crediti di imposta relativi ad altri tributi. D’altra parte, come ricordato a più riprese dall’Agenzia delle Entrate, si tratta pur sempre di un ravvedimento e quindi è ammessa naturalmente la compensazione con altri crediti tributari.

Il ravvedimento operoso speciale può essere effettuato a condizione che l’irregolarità non sia già stata constatata. Tale opportunità può quindi essere utilizzata anche qualora il contribuente abbia fruito della c.d. lettera di “compliance” che tecnicamente non si sostanzia nella rilevazione di una violazione, ma semplicemente di una segnalazione di un possibile comportamento irregolare.

In realtà la risoluzione ha un contenuto più ampio avendo indicato anche i codici tributo per effettuare i versamenti relativi alla sanatoria delle irregolarità formali, la definizione agevolata delle controversie tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di arte a seguito di acquiescenza, adesione, reclamo o mediazione.

Per la sanatoria delle irregolarità formali, la risoluzione prevede che per effettuare il versamento sia compilata la sezione Erario indicando l’anno cui si riferisce la violazione. Se le violazioni non interessano un determinato periodo d’imposta, deve essere indicato l’anno in cui le violazioni sono state commesse. Invece, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, deve essere indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni.

Per la definizione delle controversie tributarie, la risoluzione in commento precisa che deve essere indicato nel campo “codice ufficio” il codice della Direzione regionale o provinciale delle Entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma, o Torino, parte in giudizio.

Per quanto riguarda l’anno di riferimento deve essere indicato il periodo d’imposta di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia. Deve essere anche indicato il codice fiscale del soggetto che effettua materialmente il versamento indipendentemente dalla circostanza che non fosse il soggetto indicato nell’atto introduttivo del giudizio.

Per quanto riguarda, invece, la regolarizzazione delle rate di acquiescenza, adesione, reclamo, conciliazione, il versamento integrale o relativo alla prima rata deve essere effettuato entro il 31 marzo prossimo. La risoluzione indica i relativi codici tributo precisano che i codici ufficio, atto e per l’anno di riferimento le relative indicazioni potranno essere acquisite direttamente dagli atti emessi dall’Ufficio.