Ravvedimento speciale e credito d’imposta Mezzogiorno

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, detta le regole dell’istituto del “ravvedimento speciale delle violazioni tributarie”. Di seguito viene approfondita l’applicabilità di detta misura al fine di sanare l’errata determinazione del credito imposta Mezzogiorno, con conseguente utilizzo in compensazione di somme in esubero rispetto a quelle spettanti.

In premessa si ricorda che tramite il ravvedimento speciale è possibile sanare le violazioni:

  • riferite ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
  • diverse da quelle emergenti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, ovvero quelle rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • diverse da quelle formali;
  • concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Quanto sopra a condizione che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

L’istituto si perfeziona, mediante:

  • la rimozione dell’irregolarità entro il 30 settembre 2023 (inizialmente il termine era il 31 marzo 2023);
  • il versamento dell’imposta e degli interessi dovuti, nonché delle sanzioni, pari ad un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge:
    • in rata unica entro il 30 settembre 2023;
    • oppure in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre, il 30 novembre, il 20 dicembre e il 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Come precisato nella Circolare AdE 2/E del 27 gennaio 2023 è possibile versare le somme dovute utilizzando eventuali crediti in compensazione.

Con riferimento all’utilizzo dell’istituto qui in esame alla fattispecie dell’errata determinazione / compensazione di crediti di imposta, a parere di chi scrive, ad essere determinante è la tipologia di violazione commessa dal contribuente. Infatti, in taluni casi, quali ad esempio un utilizzo del credito in eccesso rispetto a quello indicato nel modello redditi (quadro RU), lo stesso sarà immediatamente intercettato a seguito di controllo automatizzato. In tal caso, quindi, ci si trova dinnanzi ad una violazione che, potendo emergere dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, non può essere sanata con il ravvedimento speciale.

Diversamente, nel caso del credito d’imposta Mezzogiorno utilizzato in misura maggiore a quella spettante, in ragione di un errore compiuto “a monte” nella determinazione del credito stesso – ad esempio poiché erroneamente si è considerata una percentuale di spettanza superiore a quella effettivamente prevista dalla norma in ragione della dimensione dell’impresa – ci si trova dinnanzi ad una violazione che non è intercettabile da parte dei controlli automatizzati.

Quanto al regime sanzionatorio applicabile, si richiamano i chiarimenti di cui al paragrafo 9 (Controlli) della Circolare del 03/08/2016 n. 34 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno:

Ai sensi del comma 106, “qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge”.

Sotto il profilo sanzionatorio, si evidenzia che, in caso di utilizzo del credito di imposta in misura superiore a quella spettante, risulta applicabile la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato (articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Qualora, invece, sia utilizzato in compensazione un credito di imposta inesistente, è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997). Per tale sanzione, peraltro, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In conclusione, salvo che non sussista la fattispecie del credito di imposta inesistente, si ritiene possibile fare ricorso al ravvedimento speciale al fine di evidenziare il corretto ammontare del credito di imposta spettante (con conseguente rettifica del quadro RU di redditi), potendo sanare gli utilizzi effettuati in esubero avvalendosi della riduzione delle sanzioni ad 1/18.