Regolarizzazione violazioni formali conveniente quando è escluso il cumulo giuridico

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La regolarizzazione delle violazioni formali proposta nel disegno di legge della prossima manovra finanziaria trova il proprio compimento, esprimendo la sua massima utilità, in tutte le fattispecie in cui è espressamente esclusa l’applicazione del cumulo giuridico. Il riferimento è all’articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo il quale in presenza di concorso materiale eterogeneo, ovvero nel caso in cui il contribuente con più azioni od omissioni, compie diverse violazioni formali della medesima disposizione, la sanzione da infliggersi è quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

Su queste stesse pagine è stata già affrontata l’utilità della regolarizzazione formale in caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (si veda l’articolo “Utilità pratica della definizione violazioni formali. Prospettive di regolarizzazione” del 6 dicembre 2022). L’articolo 3, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, fino ad un massimo di 50.000 euro, in deroga a quanto previsto in tema di cumulo giuridico dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Tale eccezione, in particolare, rende conveniente l’adesione alla regolarizzazione delle violazioni formali, la cui spesa, corrispondente a complessivi 200 euro, copre il contribuente, indipendentemente dal numero delle violazioni, per l’intero periodo d’imposta.

Lo stesso accade in caso di omessa o tardiva trasmissione e trasmissione di dati non completi o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2-quinquies, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, in tutti i casi in cui la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione, senza la possibilità di beneficiare del cumulo giuridico. Anche in questo caso la convenienza ad aderire alla definizione delle violazioni formali è alta. Il prezzo da pagare, corrispondente a tante sanzioni formali quante sono le violazioni commesse, potrebbe essere sostituito dall’obolo di soli 200 euro previsto per la regolarizzazione straordinaria delle violazioni in commento.

Passando ai numeri si prenda il caso del contribuente che, senza avvedersi, abbia trasmesso in ritardo i corrispettivi telematici, commettendo venti distinte violazioni. Tale fattispecie è soggetta all’irrogazione di una sanzione complessiva di 2.000 euro, ridotta di un terzo in caso di pagamento entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Anche nell’ipotesi di definizione agevolata ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 il costo della regolarizzazione, pari a 200 euro, risulterà comunque inferiore al prezzo della violazione, corrispondente a 666,67 euro.

Attenzione. La convenienza alla regolarizzazione viene mantenuta anche per le violazioni alle quali si applicano le disposizioni del cumulo giuridico. Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla generale condotta del contribuente, dall’opera da lui svolta per l’eliminazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali. In altri termini la sanzione irrogata, nell’ambito del minimo e del massimo previsto dalla legge per la specifica violazione, e il moltiplicatore applicato ai fini del cumulo giuridico, potrebbero variare in ragione del comportamento del contribuente ed, eventualmente, per la presenza di eventuali recidive. L’adesione in commento azzera tali ulteriori considerazioni, risultando indifferente rispetto al comportamento assunto dal contribuente e alla sua storicità.

Si prenda il caso dell’invio tardivo di venti distinte fatture elettroniche che non abbiano inciso sulla liquidazione dell’imposta, violazione alla quale si applica il cumulo giuridico, nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria nel passato abbia già contestato violazioni della medesima specie in un contesto di generale irregolarità e precarietà. La sanzione edittale, da 250 a 2.000 euro, potrebbe essere erogata per il suo valore massimo, pari a 2.000 euro, e raddoppiata in ragione dell’applicazione del cumulo giuridico. Anche in questo caso il prezzo della violazione sarebbe più alto del costo della regolarizzazione.