È scaduto il 31 marzo 2023 il termine per effettuare la comunicazione di cessione dei crediti da bonus edilizi maturati nel 2022; tuttavia, con il versamento di 250 euro, i contribuenti possono giovarsi della “remissione in bonis”, potendo inviare le comunicazioni di cessione entro il maggior termine del 30 novembre 2023. Tale opportunità è resa ancor più interessante in ragione delle innovazioni normative apportate in sede di conversione in legge del D.L. 11/2023; resta tuttavia ancora un nodo da sciogliere, relativo all’eventuale mancanza del contratto GSE.
Preliminarmente si rammenta in cosa consiste la cd. “remissione in bonis” e quali sono i suoi effetti. L’istituto consente di rimediare ai casi in cui, per dimenticanza o a seguito di altre problematiche, la comunicazione di cessione crediti non sia stata effettuata entro i termini, ovvero – per quanto riguarda i bonus edilizi maturati nel 2022 – entro il 31 marzo 2023.
In questo caso, così come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare Ade 33/E del 6 ottobre 2022, è possibile avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 con riferimento alle omissioni afferenti alle comunicazioni dell’opzione per la cessione/sconto in fattura. Tale norma prevede che la «fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Ebbene, il punto sul quale focalizzare l’attenzione è il fatto che la remissione in bonis può essere utilizzata solo laddove il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento. Ciò significa che, affinché la comunicazione “dimenticata” possa essere effettuata entro il 30 novembre 2023 con il versamento dei 250 euro, tutte le condizioni previste dalla norma devono risultare rispettate alla data del 31 marzo 2023.
In tal senso, con la conversione in legge del DL 11/2023, è stata esclusa la necessità della preesistenza circa il contratto di cessione già stipulato con l’istituto di credito; pertanto, la remissione potrà essere legittimamente posta in essere anche laddove tale contratto non sia presente alla data del 31 marzo.
Resta tuttavia ancora una questione che presenta profili di criticità relativamente alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla norma alla data del 31 marzo; infatti, tra i requisiti essenziali affinché possa essere fatta valere la detrazione al 110% – con riferimento agli interventi relativi a impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo – vi è anche la presenza di un contratto validamente stipulato con il GSE, o quanto meno la presenza di una mail di accettazione da parte del Gestore dei Servizi Elettrici.
Posto che son ben note le difficoltà, quanto alla tempistica, nella stipula di tali contratti, non è infrequente che gli stessi non siano nella disponibilità dei contribuenti alla data del 31 marzo 2023, e – per quanto attualmente previsto dalla norma – ciò fa venire meno uno dei requisiti essenziali per la maturazione della detrazione al 110%; di conseguenza, anche laddove fosse possibile stipulare un contratto di cessione del credito con l’istituto di credito in data successiva al 31 marzo, ma entro i termini utili al fine di potersi giovare della remissione in bonis, in assenza di contratto GSE queste detrazioni comunque non potrebbero essere fatte valere e, di conseguenza, non potrebbero essere oggetto di cessione.
Per quanto sopra, è opportuno ed auspicabile che, in tempi brevi, intervenga una modifica alla norma, o quanto meno un chiarimento, che possa dirimere la questione relativamente alla cedibilità della detrazione da Superbonus relativa agli interventi relativi a impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo conclusi nel 2022 e per i quali, entro la data del 31 marzo 2023, il contratto con il GSE non sia ancora disponibile.