Responsabilità del fornitore: le regole del visto di conformità speciale

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’Agenzia delle entrate, con Faq del 6 giugno 2023 pubblicata sul proprio sito istituzionale, illustra le modalità operative per il rilascio del visto di conformità, cosiddetto “ora per allora”, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del Decreto Legge n. 50 del 2022 ai fini delle limitazioni al regime di responsabilità per i crediti sorti prima dell’introduzione dei nuovi obblighi documentali, previsti a regime anche per i bonus minori, dall’articolo 1, comma 26, della Legge n. 234 del 2021. Si tratta, nello specifico, del visto di conformità richiesto al solo fine di limitare la responsabilità del soggetto cessionario per i crediti acquisiti nel periodo in cui non era previsto alcun controllo preventivo.

E’ necessaria una premessa. L’articolo 14, comma 1-bis.1, dello stesso Decreto Legge n. 50 del 2022, modificando l’articolo 121, comma 6, del Decreto Legge n. 34 del 2020 ai fini della responsabilità dei fornitori e dei cessionari, ha disposto, limitatamente ai crediti per i quali fossero stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato Decreto Legge n. 34 del 2020, che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari hanno acquisito i crediti fosse applicabile solo in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Nel tentativo di sbloccare le operazioni di trasferimento dei crediti fiscali il successivo articolo 14, comma 1-bis.2, del Decreto Legge n. 50 del 2022 ha esteso le limitazioni delle responsabilità prevendendo che per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del Decreto Legge n. 34 del 2020 il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari, da società appartenenti a un gruppo bancario ovvero da imprese di assicurazione, e che coincida con il fornitore, la possibilità acquisire, ai fini della stessa limitazione della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave, “ora per allora”, il visto di conformità e la documentazione prevista dal citato comma 1-ter.

Orbene, si tratta di un visto di conformità speciale in quanto non è finalizzato al riconoscimento della detrazione, né al trasferimento del credito d’imposta. L’attestazione in commento non costituisce una condizione per l’esercizio dell’opzione, ma un requisito per limitare la responsabilità del fornitore che abbia acquisito il credito a seguito dello sconto sul corrispettivo in un periodo storico in cui non era necessario acquisire l’ asseverazione di congruità dei prezzi e il visto di conformità. La sua valenza, pertanto, è limitata agli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria ai fini della definizione del regime di responsabilità applicabile.

Il visto di conformità speciale può essere rilasciato da professionisti abilitati a tal fine che abbiano preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Il suo rilascio, tuttavia, non deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate, ma semplicemente inviato, tramite posta elettronica certificata, dal professionista incarico al soggetto interessato.

Nel merito del suo contenuto il visto necessario ai fini della limitazione della responsabilità deve contenere il protocollo e il progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura a cui si riferisce, nonché riportare gli elementi essenziali dell’opzione esercitata, quali: il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta; il codice fiscale del condominio (se applicabile); il codice fiscale del titolare della detrazione (cedente); il codice fiscale del primo cessionario/fornitore; la tipologia di intervento agevolato; l’anno di sostenimento della spesa; l’ammontare della spesa sostenuta; l’ammontare del credito ceduto.

Tali chiarimenti tornano utili anche ai fini del rilascio del visto di conformità richiesto per il Superbonus dall’articolo 119, comma 11, del Decreto Legge n. 34 del 2020, nel caso di detrazione diretta in dichiarazione dei redditi. Anche in quest’ultimo caso il visto non corrisponde a quello generalmente apposto all’intera dichiarazione dei redditi, né a quello indicato nella comunicazione di esercizio dell’opzione, ma ad una dichiarazione rilasciata da un soggetto abilitato, in regola con tutti gli adempimenti previsti a tal fine. Prendendo spunto dai chiarimenti forniti, tale ultimo visto di conformità dovrà riportare la tipologia di detrazione indicata in dichiarazione, il codice fiscale del condominio (se applicabile), il codice fiscale del titolare della detrazione, la tipologia di intervento agevolato e il codice corrispondente, l’anno di sostenimento della spesa, l’ammontare della spesa sostenuta e, infine, l’ammontare della detrazione spettante.