Riduzione dei termini di decadenza: tappa obbligata in dichiarazione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Per la riduzione dei termini di decadenza dell’azione di accertamento in ipotesi di pagamenti tracciabili la dichiarazione dei redditi costituisce una tappa obbligata. Anche nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dal successivo decreto attuativo, con l’eventuale omissione del quadro dedicato, infatti, verrebbe automaticamente meno la riduzione prevista dalla norma. Non sono ammesse dimenticanze.

Si colga che ai sensi della predetta disposizione, per i soggetti che documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, il termine di decadenza dell’azione di accertamento per l’imposta sul valore aggiunto e le imposte dirette è ridotto di due anni a condizione, tuttavia, che siano rispettati i dettami del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016 e la contestuale pedissequa tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, in particolare, tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore a 500 euro, importo da intendersi comprensivo di eventuali imposte e oneri, anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione, devono essere eseguiti con uno degli strumenti di pagamento individuati, ovvero bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito. La riduzione dei termini di decadenza, infatti, non si applica ai contribuenti che, con riferimento allo specifico periodo d’imposta, abbiano effettuato o ricevuto anche un solo pagamento oltre soglia mediante strumenti diversi da quelli appena illustrati.

Oltre alla citata tracciabilità, la cui omissione determina l’automatica decadenza dall’agevolazione, il decreto ministeriale attuativo prevede la necessità di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, e ripetere in ciascun periodo d’imposta in cui si vuole godere del medesimo trattamento, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini. La disposizione, che ricordiamo trova applicazione esclusivamente dei confronti dei titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e limitatamente alle contestazioni che abbiano ad oggetto le predette categorie reddituali, presuppone l’esercizio di una ben specifica opzione al rigo RS136 del modello dichiarativo, la cui mancanza comporta l’inefficacia della riduzione dei termini.

Orbene, non sono ammesse dimenticanze, né la possibilità di colmarle con la trasmissione di una dichiarazione integrativa oltre i novanta giorni successivi al termine di trasmissione del modello dichiarativo. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, univoca sul punto, il principio alla base dell’emendabilità della dichiarazione dei redditi è riferibile alle sole dichiarazioni di scienza e non alle dichiarazioni di volontà né, tanto meno, all’esercizio di facoltà e opzioni a disposizione del contribuente. Per il contribuente che esercita una facoltà concessa dalla Legge, conseguenza di una scelta meramente potestativa del contribuente medesimo, non sono ammessi ritardi (Cass. n. 20616 del 2020). Esulano da qualsiasi ipotesi di emendabilità, in particolare, le manifestazioni di volontà negoziale.

Sotto tale profilo è chiaro in giurisprudenza come il contribuente che intenda contestare l’atto impositivo notificatogli dall’amministrazione finanziaria per far valere l’errore commesso, è onerato, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà, di fornire la prova della rilevanza dell’errore, con riguardo ad entrambi i requisiti della sua essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell’amministrazione finanziaria, condizioni obiettivamente difficili da dimostrare nel caso di specie. Di conseguenza, laddove il contribuente non fornisca detta prova, indispensabile affinché il vizio della volontà possa incidere, invalidandola, sulla dichiarazione negoziale, quel generale principio di emendabilità non vale ad inficiare la pretesa tributaria legittimamente azionata sull’omesso esercizio di una facoltà disponibile al contribuente.

Nel caso della compilazione del rigo RS136, pertanto, trattandosi di una chiara manifestazione di volontà da parte del contribuente, la comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza, la cui indicazione sia stata omessa del modello dichiarativo, potrà essere recuperata, al massimo, con una dichiarazione tardiva, sostitutiva della precedente, da trasmettere tassativamente entro novanta giorni dal termine previsto per la trasmissione. Come recentemente ribadito nella risposta all’interpello n. 411 del 2022 in tema di rivalutazione, infatti, la dichiarazione integrativa presentata entro il termine di novanta giorni, per correggere le omissioni di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata, si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, nel rispetto di tale finestra temporale, l’omissione della prima (Circolare n. 55/E del 2001, Risoluzione n. 325 del 2002).