Riforma fiscale, con l’approvazione del disegno di legge parte l’avventura

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Riforma pensata per i contribuenti, realizzata per i professionisti che li assistono. Il disegno di Legge Delega per la riforma dell’ordinamento tributario che esce dal Consiglio dei Ministri di ieri, in maniera anomala, ma piuttosto efficace, si caratterizza per un indice di dettaglio sorprendente. In luogo di principi generali, viene partorita una ricetta analitica per risolvere i tanti problemi, piccoli e grandi, del sistema fiscale.

Non solo pressione fiscale. Tralasciando in questa sede le misure finalizzate alla riduzione della pressione fiscale, che verranno attuate compatibilmente alle risorse disponibili, sotto il profilo pratico il disegno di legge, nell’ottica della semplificazione, soprattutto a favore degli intermediari, si propone di eliminare i micro-tributi per i quali i costi dell’adempimento risultano particolarmente elevati a fronte di un trascurabile introito per lo Stato, di riaffermare il divieto per l’Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso, di armonizzare il calendario fiscale mediante la razionalizzazione degli adempimenti tributari, con particolare attenzione a quelli ricadenti nel mese di agosto, di ampliare e semplificare le modalità di rilascio delle deleghe ai professionisti abilitati, di prevedere, finalmente, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell’invio da parte dell’Amministrazione finanziaria delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie.

Il disegno di legge si mostra particolarmente dettagliato anche in tema di accertamento. A fronte dell’affermazione di principi generali, quali l’estensione del contraddittorio preventivo, l’introduzione dell’obbligo di motivazione rafforzata e, addirittura, l’impugnabilità del provvedimento di diniego di autotutela, anche per atti definitivi, in presenza di errori manifesti, la riforma, senza indugio, entra nel merito di alcune questioni al centro del dibattito giurisprudenziale.

Fra le misure atte ad assicurare migliori condizioni di certezza del diritto, in primo luogo, si rileva la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l’azione di accertamento già a partire dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore per i componenti ad efficacia pluriennale e le perdite di esercizio, al fine di evitare per oneri pluriennali, detrazioni fiscali, ammortamenti e perdite riportabili un’eccessiva dilazione dei termini di accertamento.

In secondo luogo, il disegno di legge delega prevede la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui la presunzione, sulla base di elementi certi e precisi, si basi sull’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, unici indici di un reale accrescimento reddituale per il socio. La riforma, inoltre, esclude espressamente l’applicazione del cosiddetto “trasfert pricing interno”, ovvero la possibilità di fondare gli accertamenti sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni in assenza di ulteriori elementi concorrenti.

Arrivando, infine, al mondo dei lavoratori autonomi, la legge delega prevede la semplificazione e razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Degna di nota l’eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà, il cui ammortamento è oggi indeducibile, e l’acquisizione in leasing degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio della professione e all’uso personale o familiare del professionista. La riforma affronta apertamente il problema della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle che determinano il passaggio da realtà tradizionali a società tra professionisti, nonché prevede la facoltà di ridurre le ritenute operate sui compensi per i professionisti che si avvalgono, in via continuativa e rilevante, dell’opera di dipendenti e di altre tipologie di collaboratori.

Quest’ultima misura, particolarmente importante, è finalizzata a evitare l’insorgere di sistematiche situazioni creditorie determinate dalla combinazione fra le ingenti ritenute subite e i limiti alla compensazione previsti, nell’ambito del contrasto alle indebite compensazioni, dall’articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124. Tale norma, modificando l’articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.