Tra gli indirizzi che l’esecutivo intende attuare a seguito della legge delega per la riforma fiscale, vi è quello di un riordino in materia IVA. Tra le novità annunciate anche una modifica al meccanismo di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti in presenza di fatture a cavallo d’anno, ovverosia un intervento sulla problematica della detrazione in presenza di fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ma recapitate dallo SDI solo nell’anno successivo. Una buona notizia, ma si tratta solo di una minima parte di un problema ben più ampio e complesso, in ordine al quale parrebbe non esserci la dovuta attenzione.
In premessa occorre rammentare la problematica che affligge i contribuenti ormai da anni, a partire dall’introduzione del fisco elettronico, in ragione delle modifiche che nel tempo sono state apportate alla norma. Tali modifiche, non smetteremo mai di evidenziarlo, fanno assurgere il Sistema di Interscambio non al ruolo cui dovrebbe essere teoricamente deputato, ovvero quello di postino, bensì ad un ruolo ben più elevato, di “certificatore” dell’esistenza stessa delle fatture, con conseguenze paradossali, posto che per la trasmissione del file (nel caso di fattura immediata) sono concessi 12 giorni, che in taluni casi fanno davvero la differenza.
Andiamo con ordine, ricordando che l’articolo 19 del D.P.R. 633/72 prevede che il diritto alla detrazione dell’IVA possa essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto medesimo è sorto.
Tale diritto sorge in presenza di due presupposti (fatte salve tutte le ulteriori limitazioni imposte dal decreto IVA): deve essersi verificata l’esigibilità dell’imposta (ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72) ed il documento di acquisto deve essere stato registrato nel registro acquisti. La registrazione non può essere effettuata in assenza del documento; di conseguenza, posto che per le fatture elettroniche la disponibilità del documento è certificata dall’avvenuta consegna da parte del sistema di interscambio, le stesse non possono essere annotate finché non vengono ricevute, e fintanto che non vengono annotate non è possibile detrarre l’IVA assolta sull’acquisto.
Quanto sopra va ovviamente a creare un cortocircuito in ragione delle tempistiche concesse per la trasmissione, ed infatti un parziale rimedio era stato posto apportando una modifica all’articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998 che, nella sua attuale formulazione, prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Mettendo tutto insieme, si arriva ad un risultato assurdo, da anni denunciato, in particolar modo da Confimi e ANC: l’operazione effettuata nel mese di dicembre, documentata da fattura emessa con pari data, non può essere considerata nella liquidazione IVA di dicembre laddove la fattura venga recapitata nell’anno successivo, anche se ciò avviene nei primi quindici giorni di gennaio.
Una stortura colossale, alla quale si continua da anni a sottostare, e che finalmente potrebbe trovare soluzione, posto che la legge delega prevede di modificare la normativa nel senso che in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta. Detto in altri termini, dovrebbe venir meno quel “fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”, e il diritto alla detrazione potrebbe essere esercitato nell’anno in cui viene ricevuta la fattura, ma anche nell’anno precedente, in cui è stata effettuata l’operazione.
Sperando che agli intenti seguano poi i fatti, si tratterebbe senza dubbio di un buon passo avanti, ma che – a parere di chi scrive – non sposta di una virgola il punto nodale della questione, ovverosia il fatto che il Sistema di Interscambio, con i suoi tecnicismi, abbia assunto un ruolo troppo centrale, con effetti devastanti.
È certamente da accogliere con favore il fatto che si potrà riprendere l’IVA assolta sull’acquisto nel mese di effettuazione dell’operazione, anche con riferimento alle fatture a cavallo d’anno, ma non basta. Non dimentichiamo che il nostro sistema prevede un regime contabile, diffusissimo, che è quello della contabilità semplificata con opzione per la cd. “cassa virtuale”. Ebbene, mantenendo il ruolo centrale (centralissimo!) che la norma concede alla data di recapito certificata dallo SDI, data a partire dalla quale la fattura può essere registrata, ci si ritrova con costi relativi ad operazioni effettuate nell’anno “x” che confluiscono in tale anno “x,” piuttosto che nell’anno “x+1”, solo in ragione del momento in cui il fornitore invia la fattura, ed il sistema di interscambio la recapita. Ha un senso tutto questo?
Medesima problematica si verifica con riferimento alle fatture emesse, per le quali ancora non è stato chiarito con assoluta certezza se a rilevare ai fini dell’annotazione sui registri IVA sia la data riportata sulla fattura stessa, oppure quella di spedizione, che la norma definisce quale data di “emissione”, quasi che la fattura non esista fintanto che non viene spedita (posizione di alcuni), mentre altri ritengono la fattura un documento a formazione progressiva, ovverosia un documento che viene ad esistenza nella data esposta sulla stessa, ma a condizione che la stessa venga effettivamente trasmessa. L’apoteosi si raggiunge se si vanno a consultare i registri IVA precompilati (che, tuttavia, non rilevano ai fini reddituali e pertanto non forniscono indicazioni più di tanto utili) ove troviamo la fattura emessa annotata in base alla data riportata sulla stessa, ma con specifica della data di registrazione, coincidente con quella di trasmissione (!). Ora, con quale logica possiamo trovare annotato sul registro IVA, ad esempio, di febbraio, un documento avente data 28 febbraio e contestualmente trovare data registrazione, ad esempio, 5 marzo? Eppure, questo è esattamente ciò che accade nei registri compilati dall’Agenzia delle Entrate.
In conclusione, il rapporto tra fisco elettronico e normativa è partito male e prosegue su una strada che si fa sempre più confusa. A questo punto ci chiediamo, e domandiamo a chi di dovere, in vista di una vera e reale semplificazione e in vista di una certezza delle norme che appare quanto mai utopistica, perché non tornare semplicemente agli albori? Non sarebbe tutto incredibilmente più semplice se le fatture venissero contabilizzate nel giorno riportato sulle stesse, ovviamente se materialmente disponibili, come accadeva con la buona, vecchia, carta? Sta bene che lo SDI sia il “postino” delle fatture, sta anche bene che per la consegna al postino siano previsti dei tempi precisi, oltre i quali scattano eventuali sanzioni. Ma da qui a ciò cui siamo arrivati, ovverosia al negare l’esistenza stessa di un documento solo perché non è stato fatto un click (anche laddove il ‘documento fantasma’ sia stato contabilizzato e tutti gli aspetti tributari onorati), o dal legare il riconoscimento di costi al momento in cui un terzo fa click, ce ne corre. È pertanto indispensabile che tutta la questione venga rivista nel suo insieme, il prima possibile.