Il trattamento dei rimborsi, anche laddove avvenuti sotto forma di compensazione, dei contributi portati in deduzione dal contribuente in regime forfettario (e quindi nel quadro LM) ha sempre generato incertezza. A fare un po’ di chiarezza era intervenuta la risposta ad interpello 400 del 2019, nella quale era stata fornita per la prima volta l’indicazione della corretta metodologia espositiva in presenza di reddito determinato forfettariamente. In tal senso era stato precisato che: “ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfettario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM”. Quanto sopra, tuttavia, non consente di abbracciare tutte le possibili casistiche.
In termini generali la contribuzione previdenziale obbligatoria relativa al titolare dell’impresa o al professionista segue due canali diversi a seconda che la determinazione del reddito avvenga con criteri ordinari o forfettari:
- All’atto del versamento:
- Se il contributo previdenziale versato si riferisce a soggetto che determina il reddito secondo criteri ordinari (libero professionista non in regime forfettario, impresa in contabilità ordinaria o semplificata), la spesa trova spazio quale onere deducibile nel quadro RP di Redditi (rigo RP21 contributi previdenziali ed assistenziali);
- Se il contributo previdenziale si riferisce a soggetto che determina il reddito secondo i criteri previsti per il regime forfettario di cui alla L.190/2014, la spesa trova spazio nel quadro LM, e più precisamente al rigo LM35 – Contributi previdenziali ed assistenziali, a scomputo della base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta.
- Allo stesso modo, nel momento in cui un contributo previdenziale dapprima versato e fatto valere a titolo di deduzione, viene rimborsato (direttamente, o sotto forma di compensazione del credito con modello F24):
- Se il contributo previdenziale si riferisce a soggetto che determina il reddito secondo criteri ordinari (libero professionista non in regime forfettario, impresa in contabilità ordinaria o semplificata), il rimborso deve essere indicato al rigo RM9 – Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo. L’ammontare rimborsato è assoggettato a tassazione separata, ma è possibile optare per la tassazione ordinaria;
- Se il contributo previdenziale si riferisce a soggetto che determina il reddito secondo i criteri previsti per il regime forfettario di cui alla L. 194/2014, l’ammontare rimborsato viene indicato nel quadro LM, al rigo LM35, a storno dei contributi versati nel medesimo anno.
Se l’impostazione pare essere chiara, vi sono tuttavia alcuni aspetti che non hanno mai trovato un chiarimento ufficiale, come nel caso in cui l’onere venga sostenuto quanto il contribuente è in regime forfettario, e rimborsato quando il medesimo contribuente è in regime ordinario, o viceversa. Si ritiene comunque ragionevole far “seguire” al rimborso il regime applicabile nell’anno in cui il rimborso è avvenuto, poiché se così non fosse un contribuente che nel 2022 è in contabilità semplificata, e che nel medesimo anno ha ottenuto un rimborso INPS di spesa sostenuta nel 2021, anno in cui era forfettario, non avrebbe modo alcuno di inserire tale rimborso nel dichiarativo, non potendo movimentare il quadro LM.
Vi sono poi ulteriori casistiche da prendere in considerazione.
Il meccanismo di indicazione dei contributi versati nel quadro LM è, come si è visto, un meccanismo “per sottrazione”. Ovvero, se per esempio nel 2022 sono stati sostenuti contributi per 3.000 euro, ma si è beneficiato di un rimborso di 1.000, in LM35 si andrà ad indicare direttamente la differenza, pari a 2.000.
Si pone però un problema laddove non vi sia capienza nel rigo LM35 (che non può assumere segno negativo). Si pensi ad un rimborso di 1.000, avvenuto nel 2022, anno nel quale per ipotesi il contribuente non ha versato nulla a titolo di contribuzione obbligatoria. In questo caso, non vi è altra strada che riportare il rimborso nel quadro RM.
Una ulteriore casistica, ancora più complicata, è quella che si presenta quando già “a monte” i contributi versati hanno preso due strade diverse.
Si immagini il caso di un contribuente in regime forfettario, che ha anche altri redditi, che ha versato per esempio 4.000 euro a titolo di contribuzione obbligatoria nel 2021. Il quadro LM del contribuente stesso per l’anno 2021, si ipotizzi, presentava un reddito ante contributi di 2.000 euro; non potendo l’ammontare dei contributi versati generare un quadro LM negativo, in una situazione di questo genere il contribuente ha dedotto 2.000 euro nel quadro LM e 2.000 euro in RP, a scomputo degli altri redditi posseduti.
In questo caso, in presenza di successivo rimborso, si ritiene corretto indicare il 50% del rimborso a scomputo in LM (ammesso che il contribuente sia sempre in regime forfettario, ed ammesso che vi sia capienza al rigo LM35) e l’altro 50% in RM, seguendo la proporzione in ragione della quale i contributi sono stati portati originariamente in deduzione in regime forfettario piuttosto che nell’ambito della determinazione dei redditi assoggettati ad IRPEF.