Rinuncia agevolata alle controversie pendenti in Cassazione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con la Circolare n. 21/E del 26 luglio 2023 l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti specifici relativi alla rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti innanzi la Corte di Cassazione, procedura alternativa alla ordinaria definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti disciplinata dall’articolo 1, commi da 186 a 204, della Legge n. 197 del 2022.

Ai sensi dell’articolo 1, commi da 213 a 218, della Legge n. 197 del 2022, nelle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 settembre 2023 (termine modificato dall’articolo 20, comma 1, lettera g), del Decreto Legge n. 34 del 2023), può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. La definizione comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori e si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

Al fine di determinare gli importi dovuti a titolo di imposta, interessi, sanzioni ed eventuali accessori è possibile scomputare gli importi già versati dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria e frazionata in pendenza di giudizio. Il pagamento deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. È esclusa ogni forma di dilazione.

Facendo seguito ai chiarimenti di carattere generale contenuti nella Circolare n. 2/E del 2023, con la Circolare n. 21/E del 2023 l’Agenzia delle entrate definisce ulteriormente l’ambito di applicazione, l’oggetto e la qualificazione giuridica della definizione delle pretese con la controparte mediante rinuncia.

Con riferimento alla pendenza della controversia alla data di entrata in vigore dell’ultima Legge di Bilancio, è sufficiente che al 1° gennaio 2023, indipendentemente dal deposito in cancelleria della Suprema Corte, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte ai sensi dell’articolo 62 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Sono interessati dalla rinuncia i soli atti impositivi, dovendosi intendere per tali gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati (Circolare n. 6/E del 2019) e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata, ovvero destinato ad esprimere per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale, purché vi sia controversia effettiva, e non apparente, sulla legittimità, sotto qualsiasi profilo della pretesa impositiva medesima, tranne che su aspetti relativi a meri errori di calcolo (Cass. n. 18298 del 2021).

Sono escluse procedura, invece, le liti vertenti il diniego espresso o tacito al rimborso, nonché quelle che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione. Con riferimento a quest’ultimo aspetto la controversia relativa alla cartella di pagamento relativa al controllo automatizzato della dichiarazione è rinunciabile nel solo caso in cui la cartella stessa rappresenti il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente (da ultimo Cass. n. 4997 del 2023, Cass. n. 3805 del 2023).

Più che di una definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, nei confronti della quale la procedura in commento si pone quale naturale alternativa, la rinuncia agevolata è una forma speciale di conciliazione giudiziale agevolata, sempre basata sull’incontro di volontà tre le parti in giudizio, che prevede, tuttavia, il pagamento integrale delle imposte relative alle pretese azionate presso la Suprema Corte. Nel suo ambito, inoltre, possono essere regolate le spese di liti. Al contrario, come accade per la conciliazione agevolata, la rinuncia non può applicarsi alle controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni in quanto il beneficio connesso alla riduzione delle sanzioni a un diciottesimo risulterebbe contrario alla ratio legis (Circolare n. 9/E del 2023).

Esperite le formalità descritte, la rinuncia in commento si configura come una causa di estinzione del giudizio. Affinché l’effetto si realizzi, tuttavia, il contribuente dovrà depositare un atto a firma del difensore nominato con il quale venga esplicitata la volontà di rinunciare al procedimento, con contestuale depositato dell’accordo e delle quietanze di pagamento collegate.