In occasione della conversione in legge del D.L. n. 73/2021, c.d. Sostegni bis, sono state introdotte due specifiche disposizioni in materia di riscossione delle imposte, finalizzate, l’una a posticipare nuovamente il termine di pagamento delle cartelle esattoriali sospese a far data dall’8 marzo 2020, e l’altra a regolamentare con un nuovo calendario il versamento delle somme dovute in base alle precedenti definizioni agevolate, nello specifico la rottamazione e il saldo e stralcio.
Si tratta, in particolare, di un intervento sulle disposizioni di cui all’art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di sospensione dei versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione opera nello specifico dall’8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021.
Un ulteriore intervento ha riguardato, invece, la rimodulazione del calendario dei versamenti previsti in base alla rottamazione e saldo e stralcio contenuto nell’art. 68, comma 3 del D.L. n. 18/2020.
Dal 1° settembre 2021 la riscossione è stata “riattivata”. Dopo la pausa della pandemia, dunque, il Fisco riaccende gli strumenti coattivi nei confronti dei contribuenti e dal 1° settembre, oltre alle cartelle ripartiranno anche ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti.
Non si può non evidenziare, però, che gli interventi normativi in materia, per effetto delle continue integrazioni, rischia di creare non pochi disagi ai contribuenti.
Il versamento delle somme dovute per effetto delle cartelle esattoriali – Un primo aspetto da chiarire attiene la ripresa dei versamenti relativi alle cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 in quanto il secondo periodo del comma 1 dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020 afferma che i pagamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione stesso. Nella pratica, dunque, poiché la sospensione, come anticipato, è stata disposta per tali versamenti sino al 31 agosto il pagamento delle somme dovute in relazione ai medesimi deve avvenire entro il 30 settembre 2021.
Sul punto l’Agenzia delle entrate-Riscossione, nelle FAQ disponibili sul sito istituzionale ha precisato che non sarà necessario effettuare i versamenti in questione in unica soluzione, ma per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione sarà altresì possibile richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, è però opportuno che la relativa domanda sia presentata entro il 30 settembre 2021. Ovviamente la rateazione potrà essere chiesta solo laddove alla data dell’8 marzo 2020 era pendente il termine per il pagamento della cartella e, alla medesima data, per le stesse somme non operasse alcuna rateazione.
A diverse conclusioni, invece, si deve necessariamente giungere laddove il contribuente avesse un piano di rateazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 ma si fosse avvalso della sospensione sulle rate in parola. In questa ipotesi, infatti, si deve tenere conto di quanto previsto dal comma 2-ter dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020, in base al quale, relativamente a quei piani di dilazione in essere alla data di inizio del periodo di sospensione, gli effetti previsti dall’art. 19, comma 3, lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive e non di cinque. In altri termini, alla ripresa del termine di versamento delle somme dovute, ipotizzando che le rate complessivamente sospese siano pari a 14, il soggetto in rateazione dovrà versare almeno 5 rate per non incorrere nella decadenza dal piano. Per i contribuenti che alla data dell’8 marzo 2020 avevano delle rateazioni in essere, dunque, alla ripresa dei termini di pagamento sarà necessario prestare attenzione alla circostanza di versare un numero di rate che non infici irreversibilmente la rateazione stessa.
Appare evidente allora come per molti contribuenti rispettare questa condizione potrebbe risultare troppo gravoso laddove l’importo delle rate da saldare sia come ipotizzabile cospicuo.
Paradossalmente però laddove alla data dell’8 marzo 2020, il contribuente fosse già decaduto dal beneficio della rateazione in quanto non aveva versato cinque rate anche non consecutive del piano trova applicazione il disposto di cui al comma 5 dell’art. 13-decies del D.L. n. 137/2020, il quale dispone che i carichi contenuti nei piani per i quali era intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.
Evidentemente questo crea una palese disparità di trattamento a svantaggio dei contribuenti per i quali la decadenza potrebbe verificarsi alla ripresa dei termini di versamento a causa del sovrapporsi del numero delle rate.
Il nuovo calendario dei versamenti previsti in base alla rottamazione e saldo e stralcio – Il D.L. n. 73/2021 ha ridisegnato il calendario dei versamenti dovuti per effetto della rottamazione e saldo e stralcio. In base al comma 3 dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020, nel testo in vigore prima delle modifiche emergenziali, i pagamenti in questione erano da considerarsi tempestivi se effettuati entro:
- il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Il D.L. n. 73/2021, prevede ad oggi invece che il versamento di tali somme debba intervenite con queste scadenze:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Non beneficiano di alcuna disposizione di proroga invece le rate che sono ordinariamente in scadenza il prossimo 30 novembre 2021.
È doveroso precisare che, anche con riferimento a detti pagamenti, trova applicazione quanto previsto dall’art. 3, comma 14-bis del D.L. n. 119/2018, ovvero non si verifica l’inefficacia della definizione nei casi di tardivo versamento delle citate rate non superiore a cinque giorni.
Infine va ricordato che, in relazione alle procedure di sanatoria appena menzionate, operano comunque le disposizioni contenute nell’art. 4, commi 4 e seguenti, del D.L. n. 41/2021 in tema di annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sino a 5 mila euro laddove il carico erariale, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, sia stato affidato nel periodo tra il 1˚ gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. La misura in questione riguarda i contribuenti che hanno conseguito, nel periodo di imposta 2019, un reddito imponibile non superiore a 30 mila euro.
Sarà cura dei contribuenti, dunque, non eseguire versamenti sulle somme che ragionevole certezza potrebbero poi formare oggetto di stralcio.