In un periodo in cui sono numerose le notifiche nell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo rappresenta l’unico strumento che consente, nell’immediato, di fronteggiare l’azione esecutiva. Oggi più che nel recente passato.
Si colga che la dilazione di pagamento di cui all’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 non deve essere corredata da alcuna garanzia, può essere presentata anche ad attività esecutiva avviata e, soprattutto, determina effetti rilevanti ai fini della sua sospensione o estinzione della procedura. In questo senso, infatti, a seguito della mera presentazione dell’istanza e fino alla data dell’eventuale rigetto o della decadenza del piano di dilazione nel frattempo concesso, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, né possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se poi la domanda è accolta, il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo pignorato non abbia già reso dichiarazione positiva o, ancora, non sia stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Non può essere ignorato come le recenti modifiche apportate alla procedura di rateazione aiutino ulteriormente il contribuente. A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dall’articolo 15-bis del Decreto Legge del 17 giugno 2022, infatti, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo non superiore a 120.000 euro, la dilazione potrà essere concessa a semplice richiesta del contribuente, senza intralci e lungaggini burocratiche. Ne consegue la possibilità per il contribuente medesimo di costruire una strategia difensiva che comprenda tante istanze di dilazione, quante necessarie, ognuna per importi non superiori alla soglia di 120.000 euro. In questo modo il contribuente potrà evitare di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e, di conseguenza, beneficiare più velocemente dell’immediata sospensione delle procedure esecutive avviate. Così, in attesa di una vera riforma della riscossione e dell’introduzione dell’annunciata tregua fiscale, anche ingiunzioni di pagamento di importi ben maggiori potrebbero non fare più paura, almeno nell’immediato.
Se è vero che la presentazione dell’istanza di rateazione rappresenta il primo strumento di difesa contro ingiunzioni di pagamento e le conseguenti attività cautelari ed esecutive, quali l’iscrizione ipotecaria esattoriale, il fermo dei beni mobili e l’azione di pignoramento, bisogna porre particolare attenzione ad alcune eccezioni. In primo luogo, mentre con riferimento all’azione esecutiva vera e propria il pagamento della prima rata estingue la relativa procedura, non accade lo stesso con riferimento al fermo amministrativo già disposto all’atto della richiesta di dilazione. In questo caso, trattandosi di procedura cautelare preordinata all’azione esecutiva, la concessione della dilazione non estingue le conseguenze pregiudiziali del fermo, benché sia astrattamente possibile per il contribuente sospenderne gli effetti, con la conseguente possibilità di utilizzo del bene in costanza di iscrizione. Con il pagamento della prima rata prevista dal piano di rateazione il contribuente, infatti, è abilitato a presentare un’apposita istanza di sospensione che consenta la libera circolazione del veicolo. La cancellazione definitiva del fermo sarà possibile solo in caso di integrale pagamento del debito, di sgravio delle somme a cura dell’Ufficio ovvero all’esito del giudizio favorevole al contribuente.
La mera presentazione dell’istanza di rateazione, inoltre, non matura alcun effetto benevolo nel caso di blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 48-bis del dPR n. 602 del 1973. Secondo le disposizioni dell’articolo 19, comma 1-quater.1 del predetto decreto presidenziale non può essere in ogni caso concessa la dilazione delle somme già oggetto di verifica alla data di accoglimento della relativa istanza. Si tratta, nello specifico, del controllo ai quali sono sottoposti i pagamenti delle pubbliche amministrazioni per importi superiore a 5.000 euro. In questi casi, qualora il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per una somma pari al predetto importo, la pubblica amministrazione è autorizzata a sospendere il pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare del debito indicato dall’agente della riscossione, per un periodo pari a sessanta giorni. In questo contesto, l’attivazione della procedura di pignoramento dei crediti verso terzi nel frattempo avviata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione prevarrà, sempre e comunque, nei confronti nell’eventuale presentazione dell’istanza di rateazione.