Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni straordinarie: allocazione saldo attivo prima di disavanzo?

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Uno dei dubbi più ricorrenti concernenti la nuova rivalutazione dei beni d’impresa (art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104 convertito dalla legge di conversione 13.10.2020 n. 126) riguarda la possibilità di rivalutare (o meglio riallineare) i beni ricevuti a seguito di operazioni straordinarie nel corso dell’esercizio 2020, oppure di rivalutarli prima di procedere all’allocazione dell’eventuale disavanzo di fusione.

Procediamo per step. Innanzitutto, occorre vagliare la possibilità di includere nella disciplina della nuova rivalutazione i beni che siano pervenuti a seguito di operazione straordinaria avvenuta nel corso del 2020, stante il richiamo che la norma effettua al fatto che i beni devono essere iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019. Questo sembrerebbe escludere dall’ambito di applicazione i beni pervenuti ad esito di operazione successiva al 31/12 in quanto gli stessi risultavano iscritti in un bilancio diverso da quello del soggetto che alla fine optato per la rivalutazione.

In realtà, l’art. 2 comma 4 del DM 13.4.2001 n. 162 (le cui disposizioni in forza del co. 7 dell’art. 110 si applicano, in quanto compatibili, anche al presente provvedimento) prevede che “Per i beni provenienti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle società stesse”. Pertanto, la fusione o la scissione intervenute nel corso del 2020 non precludono l’accesso alla rivalutazione. Nonostante il bene risulti iscritto in due bilanci differenti, rispettivamente al 31.12.2019 e al 31.12.2020, ciò non impedisce l’accesso alla rivalutazione.

Accertata la possibilità di accedere alla rivalutazione, un altro tema sul quale ancora l’OIC non ha dato il proprio parere, riguarda la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni ricevuti a seguito di operazione straordinaria (fusione/scissione) prima di allocare l’eventuale disavanzo di fusione. Il disavanzo rappresenta quella posta che emerge a seguito dell’annullamento della partecipazione o in caso di aumento di capitale superiore rispetto al patrimonio netto contabile dell’incorporata. Generalmente esso è imputato ai valori latenti della società assorbita e per tale ragione viene allocato ai valori presenti nell’attivo patrimoniale che provengono dal soggetto acquisito.

Tuttavia, il disavanzo, che non è riconosciuto fiscalmente, darebbe vita a delle differenze tra valori contabili e fiscali cui si potrebbe applicare un regime ben preciso di riallineamento, ossia quello ai sensi dell’articolo 172, comma 10-bis e 173, comma 15-bis del Testo unico o quello di cui all’articolo 15, comma 10 del Dl 185/08, ben più oneroso rispetto a quello dell’art. 110. Per tale disavanzo risulta più dubbia la possibilità di applicare il riallineamento ex. 110, considerato che tale differenza non era presente in bilancio al 31 dicembre 2019 ma emerge a seguito di un’operazione avvenuta nel 2020.

In assenza della possibilità di applicare direttamente il riallineamento, ci si chiede se sia dunque possibile applicare la rivalutazione dei beni della società assorbita prima di procedere all’allocazione del disavanzo, in tal modo sviando in parte il problema relativo alla non esistenza delle differenze di valore in bilancio al 31 dicembre 2019. La risposta sembrerebbe essere positiva, sebbene si auspica un chiarimento dell’OIC in tal senso, per cui in caso di operazione straordinaria si potrebbe procedere prima alla rivalutazione e successivamente all’eventuale allocazione del disavanzo emergente. Ciò permetterebbe di scontare un’imposizione certamente più conveniente sulle differenze di valore ai sensi del regime di cui all’articolo 110 del DL Agosto, e sulle eventuali rimanenti emergenti ai sensi dell’allocazione del disavanzo i regimi ordinari.