Rivalutazioni: più tempo per chi approva oltre i 4 mesi e per chi si avvale del versamento con maggiorazione dello 0,4%

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva della rivalutazione dei beni d’impresa è di prossima scadenza, o meglio, è in scadenza per una serie di soggetti mentre una larga platea di altri contribuenti, che potrebbe rappresentare la maggioranza, ha a disposizione ancora del tempo.

Il versamento dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati contabilmente, quindi anche dell’imposta per il riallineamento, e dell’imposta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione può avvenire, ai sensi dell’art. 110 del DL n. 104/2020 (S.O. n. 30 G.U. 14.8.2020 n. 203), comma 6, “in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi”.

La norma, pertanto, lega il versamento dell’imposta al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, il quale, come sappiamo, solo per alcuni soggetti coincide con il 30 giugno, mentre per altri potrebbe corrispondere a date diverse. Il riferimento per l’individuazione dei termini per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e IRAP è l’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 (G.U. 17.12.2001 n. 292), il quale stabilisce che:

  • I soggetti IRPEF, nonché le società trasparenti e i soggetti assimilati di cui all’articolo 5 del D.P.R. 917/86 versano inderogabilmente entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione;
  • I soggetti IRES versano entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (dunque 30 giugno per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, ma data diversa per i soggetti con esercizio infra-annuale);
  • I soggetti IRES che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Pertanto, i soggetti IRPEF e le società trasparenti, nonché tutti i soggetti IRES che hanno approvato il bilancio nel termine di quattro mesi o a maggio, sono gli unici che dovranno versare l’imposta sostitutiva entro il 30 giugno. Si badi bene, anche i soggetti IRES che hanno approvato a maggio dovranno versare entro il 30 giugno. Per tutti gli altri, che si sono avvalsi della deroga introdotta dal DL 18/2020 prorogata dal DL Milleproroghe e hanno approvato il bilancio nel mese di giugno sarà possibile godere di un termine ancora maggiore. Infatti, tali soggetti potranno versare l’imposta sostitutiva entro la fine del mese successivo a quello di approvazione, pertanto teoricamente fine luglio. Tuttavia, il 31 luglio cade di sabato1, e il 2 agosto ricade nella sospensione feriale dei versamenti, facendo slittare il termine al 20 agosto senza maggiorazioni.

Discorso ancora diverso per tutti coloro che, ai sensi del comma 2, dell’art.17 del DPR 7.12.2001 n. 435, versino pagando la maggiorazione dello 0,4% entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati. Per tali contribuenti, il pagamento dell’0,4% permette di differire il termine di versamento di altri trenta giorni. Se è vero, dunque, che l’imposta sostitutiva segue i termini per il versamento del saldo delle imposte, è altresì vero che anch’essa sarà toccata da tale differimento. Pertanto:

  • I soggetti IRPEF e le società trasparenti che si avvalgono della maggiorazione dello 0,4% potranno versare l’imposta entro il 30 luglio;
  • I soggetti IRES “solari” che si avvalgono della maggiorazione dello 0,4%, avendo approvato il bilancio entro maggio, verseranno anch’essi entro il 30 luglio;
  • I soggetti IRES “solari” che si avvalgono della maggiorazione dello 0,4%, avendo approvato a giugno, verseranno 30 giorni dopo il termine del 20 agosto, pertanto teoricamente addirittura entro il 20 settembre. È da ritenere infatti che la sospensione feriale sia da sommare al termine che avrebbe dovuto scadere il 31 luglio, comportando che il computo dei 30 giorni debba essere effettuato partendo dal 20 agosto e non dal 31 luglio.

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Come noto, ai sensi dell’art. 7, lett. h), del d.l. n. 70/2011 “I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l‟Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.