Rottamazione e saldo e stralcio e il nodo condono

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 prevede, al comma 4, lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso, non superiore a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Il successivo comma 5 del citato decreto prevede, poi, che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, siano stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti di cui al comma 4.

La conversione in legge del Decreto Sostegni è intervenuta con l’art. 1, comma 1, della L. n. 69 del 21 Maggio 2021, tuttavia, con notevole ritardo rispetto ai termini previsti nel Decreto Sostegni, solo in data 14 luglio 2021 è stato emanato l’atteso Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze attuativo delle disposizioni di stralcio automatico dei debiti previsto dall’articolo 4, comma 5, del DL n. 41 del 2021.

Il decreto fissa così le date e le modalità di esecuzione dell’atteso stralcio dei carichi ma con non poche sorprese.

In particolare, viene prevista una procedura piuttosto lunga mediante la quale l’Agente della riscossione con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate provvederà all’annullamento automatico dei carichi.

Nelle more della procedura amministrativa, viene prevista la sospensione della riscossione di tutti i debiti potenzialmente interessati dall’annullamento degli importi iscritti a ruolo sino al 31 ottobre 2021, giorno di efficacia della procedura di annullamento.

La procedura prevista – Entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (possesso di redditi imponibili per l’anno 2019 inferiori a 30.000€), restituisce a quest’ultimo l’elenco dei soggetti esclusi dallo stralcio, segnalando quelli che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del decreto attuativo, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai 30.000 euro. Di conseguenza l’annullamento avverrà solo per i soggetti non ricompresi in detto elenco.

Le conseguenze sulle rate in scadenza delle definizioni agevolate – A ben vedere il meccanismo di stralcio disegnato dal decreto attuativo in commento ricalca in qualche modo quello previsto non molto tempo addietro dall’articolo 4 del DL n. 119 del 2018 norma che prevedeva una procedura di stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Fin qui nessun problema se non fosse che tra qualche giorno scadranno le rate scadute e non pagate nel 2020 della Rottamazione-ter e del Saldo e Stralcio che potrebbero interessare proprio alcuni dei carichi oggetto del futuro stralcio.

Si ricorda, infatti, che la legge di conversione del decreto Sostegni bis ha ridisegnato il calendario delle scadenze fiscali delle rate scadute e non pagate delle due definizioni agevolate citate consentendone il pagamento rispettivamente il prossimo 2 agosto (per quelle in scadenza a febbraio e marzo 2020), al 31 agosto 2021 (per quelle del 31 maggio 2020); al 30 settembre 2021 (per quelle del 31 luglio 2020). Quella del 30 novembre 2020 potrà invece essere pagata entro il 31 ottobre 2021 e infine quelle del 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 slittano al 30 novembre 2021.

Potrà quindi accadere, alla luce del ritardo con cui è stato adottato il decreto ministeriale, che il contribuente abbia l’esigenza di verificare pro tempore se le somme oggetto delle definizioni agevolate in corso beneficeranno dello stralcio allo scopo di non eseguire inutili pagamenti sulle rate residue delle definizioni in scadenza nei prossimi giorni con riferimento alle medesime.

A tale scopo, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile un servizio per verificare i carichi ammessi alla procedura di stralcio automatico. Infatti sul portale dell’AdER, esclusivamente per i contribuenti in regola con il versamento delle rate in scadenza nel 2019, è possibile controllare se nel piano di pagamento della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle sono presenti debiti annullabili.

Se dalla predetta verifica dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento, il contribuente potrà ristampare in autonomia i moduli da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, ricalcolati al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

Tuttavia il portale consente di appurare solo i debiti stralciabili per effetto del rispetto del necessario requisito oggettivo (si tratta di singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo non superiore alle 5.000 €) ma ovviamente non tiene conto dell’ulteriore, altrettanto necessario, requisito soggettivo fissato per lo stralcio (possesso di Redditi imponibili inferiori ai 30.0000 euro).

Per cui potrebbe facilmente accadere che il contribuente sia indotto in errore in quanto dal portale risulta l’annullabilità del ruolo ma in effetti lo stesso non ne potrà fruire per mancanza del requisito soggettivo. E l’errore potrebbe anche costargli caro. Infatti, laddove lo stesso non ottemperi pro tempore al pagamento delle prossime rate in scadenza delle definizioni agevolate e lo stralcio poi non avvenga, lo stesso decadrà inevitabilmente dalla definizione agevolata in corso perdendone definitivamente i benefici.

D’altra parte non si può non evidenziare che in molti casi l’individuazione dell’importo effettivo del reddito imponibile non è sempre agevole (si pensi, ad esempio, ai redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a cedolare secca) per cui i contribuenti meno esperti potrebbero facilmente commettere errori incorrendo ineluttabilmente nelle conseguenze testé descritte.

Ci si chiede allora come mai in vista delle problematiche sopra esposte, non si è pensato ad una procedura più snella o in alternativa a posticipare i pagamenti delle rate in scadenza della definizione al fine di garantire ai contribuenti una più facile individuazione dei ruoli oggetto di stralcio.

Nell’attuale situazione l’unica possibilità per i contribuenti più in dubbio circa la sussistenza del requisito reddituale richiesto ai fini dello stralcio è di pagare regolarmente le rate di prossima scadenza chiedendo, eventualmente, la restituzione appena sarà chiara la spettanza del beneficio.

Sicuramente si sarebbe potuto fare di meglio anche solo emettendo il decreto attuativo entro i termini normativamente originariamente previsti.