La proroga del termine di invio per l’istanza finalizzata alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un proprio comunicato stampa, semplifica notevolmente le procedure di adesione. Con il differimento del termine al 30 giugno 2023, infatti, per le nuove istanze verrà meno la convivenza forzata fra la rottamazione-quater e i carichi oggetto dello stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, la cui cancellazione è prevista il 30 aprile 2023.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della Legge n. 197 del 2022, i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, saranno annullati automaticamente alla data del 30 aprile 2023. In cosa consiste la semplificazione? A seguito dello stralcio, almeno in teoria e sempre se il sistema informativa sarà tempestivamente aggiornato, i predetti carichi saranno cancellati dalla lista delle somme dovute e dal prospetto informativo rilasciato ai fini della rottamazione-quater. Superato il 30 aprile 2023, quando il contribuente presenterà la propria istanza avrà, finalmente, cognizione piena dei soli carichi effettivamente dovuti, senza ulteriori elementi di disturbo.
Non tutte le difficoltà, tuttavia, vengono meno. Nonostante la stessa Agenzia delle Entrate Riscossione consideri oggetto di stralcio, totale o parziale, i carichi di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, negli ultimi giorni è emerso un orientamento giurisprudenziale, per la verità non recentissimo, che potrebbe scombinare nuovamente le carte in gioco. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ai fini del computo necessario all’identificazione dei carichi potenzialmente annullabili, quando il Legislatore espressamente dispone “l’annullamento automatico che debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, […] risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”, intende per tali i debiti di importo residuo inferiore a 1.000 euro, anche relativi alla sommatoria di distinti carichi, purché di natura omogenea.
Diversamente da quanto diffusamente affermato e tacitamente condiviso dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 2/E del 2023, aderendo ai principi appena espressi, la verifica della soglia non deve essere effettuata sul singolo carico affidato all’agente della riscossione, ma sulla sommatoria dei carichi omogenei che costituiscono il debito residuo, ad esempio perché relativi a debiti della medesima natura e per la stessa annualità. Secondo tale orientamento, sviluppato sulla precedente edizione dell’annullamento automatico dei carichi minori di cui all’articolo 4 del Decreto Legge n. 119 del 2018, la specifica disposizione normativa “si deve interpretare nel senso che, qualora la cartella esattoriale evidenzi più carichi, il limite di valore cui è correlato l’annullamento previsto dalla norma non si correla a ciascun carico, ma alla somma di essi e, se la natura dei carichi è diversa (tributaria, sanzioni amministrative), alla somma dei carichi omogenei” (Cass. n. 17966 del 2020).
Secondo la Suprema Corte, pertanto, la verifica della soglia è correlata all’importo emergente dal cumulo di carichi di natura omogenea fra loro, ove la locuzione “fino a mille euro” non è correlata ai singoli carichi, ma ai debiti di importo residuo che i carichi medesimi concorrono a costituire. In altri termini, non essendo il singolo carico oggetto di annullamento, ma il debito di importo residuo fino a mille euro come risultante dai singoli carichi, la lettera della legge deve essere interpretata nel senso che si è inteso fare riferimento, nel caso di più carichi e, dunque, di più debiti, ad una sommatoria dei debiti, sicchè il valore dev’essere rispettato con riferimento all’importo risultante dalla cartella per effetto del cumulo dei vari carichi (Cass. 20254 del 2021).
In senso opposto a tale orientamento l’Ordinanza 18 giugno 2020, n. 11817 secondo la quale per “carico” si deve intendere la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Ne discende che oggetto dello stralcio è il debito corrispondente alla singola partita di ruolo e non l’importo complessivo della cartella.
Benché isolato tale ultimo pronunciamento e tutt’altro che irrilevante. A differenza della visione restrittiva assunta dalla terza sezione civile in materia previdenziale, l’Ordinanza n. 11817 del 2020 ha il pregio di essere stata assunta in ambito tributario e di aderire meglio alla ratio della norma, piuttosto che al suo contenuto meramente letterale. Lo stralcio dei carichi minori, infatti, non è un condono, ma una procedura tesa ad alleggerire lo stock delle somme da riscuotere, indipendentemente dalla loro natura. In questo senso, pertanto, oggetto della verifica dovrebbe essere il singolo carico iscritto a ruolo, come diffusamente affermato, soprattutto considerando l’impossibilità oggettiva da parte dello stesso sistema informativa a disposizione dell’agente della riscossione di ricollegare carichi della medesima natura. Attività espletabile dal solo ente impositore.