L’articolo 1, commi 231 – 252 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha previsto la possibilità per i contribuenti di rottamare i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Tali debiti potranno essere estinti con il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nonché delle eventuali spese per procedure esecutive. Pertanto, la cd. rottamazione quater si presenta di particolare interesse in ragione della ancora maggiore convenienza rispetto alla rottamazione ter. In questo caso, infatti, sono stralciati non solo le sanzioni e le somme aggiuntive, ma anche qualsiasi tipo di interesse, compresi quelli di ritardata iscrizione a ruolo e gli aggi di riscossione.
Così come avvenuto in occasione della rottamazione ter, anche per la quater il legislatore ha espressamente previsto che l’istanza di rottamazione possa essere sempre integrata entro il termine ultimo del 30 aprile 2023.
In particolare, l’articolo 1, comma 237, prevede che “Entro il 30 Aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data”.
In sostanza il legislatore ammette la possibilità di “integrare” un’istanza di definizione già presentata, con l’unico limite di rispettare il termine ultimo di fine aprile.
Detta disposizione è sostanzialmente identica a quella prevista in occasione della rottamazione ter dall’art. 3 del DL 119/2018. Infatti, anche per la definizione agevolata del 2018, il comma 7 del citato articolo, prevedeva che “Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data”.
Dalla comparazione dei due commi emerge chiaramente l’identità della previsione normativa; per quanto scritto, dunque, entro il 30 aprile 2023 il contribuente potrà sempre integrare la propria istanza di rottamazione.
Per meglio comprendere la portata di questa opportunità data al contribuente, è necessario però chiarire cosa debba intendersi con il termine “integrare”.
Orbene, dall’esperienza maturata nelle tre precedenti rottamazioni, nelle quali il legislatore ha sempre garantito al contribuente questa possibilità, è possibile chiaramente affermare che – la norma prima e la prassi poi – con il termine “integrare” ammettono non già la possibilità di presentare un’unica istanza che di volta in volta l’interessato integrerà con altre cartelle di pagamento, bensì la possibilità di presentare tante istanze quanti sono i carichi che il contribuente stesso ha in animo di rottamare.
Detta impostazione è facilmente intuibile (come lo era in passato) caricando le istanze di rottamazione all’interno dallo stesso portale ADER in quanto, per ogni istanza presentata, il sistema restituisce e assegna alla stessa un numero di protocollo univoco, che poi sarà riportato all’atto della comunicazione da parte dell’Agente della riscossione in esito all’istanza di rottamazione.
Cerchiamo di meglio spiegare quanto affermato con un esempio pratico.
Ipotizziamo un contribuente che oggi presenta una istanza di rottamazione per una cartella di pagamento; a seguito della presentazione, l’agente della riscossione assegna un protocollo all’istanza e lo comunica al contribuente a mezzo canale telematico.
Lo stesso contribuente, qualche settimana dopo, si accorge di avere un’ulteriore iscrizione a ruolo (contenuta in un’altra cartella di pagamento, ancora non notificata) e presenta una seconda istanza di rottamazione alla quale, come in precedenza, l’agente della riscossione assegna un protocollo automatico, diverso dal precedente.
Successivamente, l’ADER comunicherà al contribuente, entro il 30 giugno, l’esito dell’istruttoria operata sulle istanze presentate e, in assenza di preclusioni, rilascerà allo stesso accettazione della rottamazione e relativi piano di rateizzo, scelti in sede di presentazione della domanda. Piani di rateazione che, si badi bene, possono anche essere stabiliti secondo un numero di rate differenti.
Questo è quanto successo nelle tre precedenti esperienze della rottamazione.
Orbene, in assenza di motivi che possano indurre a ritenere un diverso trattamento nella rottamazione quater, anche in questa occasione la procedura funzionerà in tal senso, con indubbi vantaggi per il contribuente.
Infatti, il contribuente può presentare diverse istanze di rottamazione con l’unico vincolo che la stessa cartella di pagamento può essere inclusa in una sola istanza, presentando la domanda entro il 30 aprile 2023.
La possibilità suesposta si traduce in innumerevoli potenziali benefici per il contribuente:
- in presenza di importi derivanti dalla sommatoria di tutti i carichi che si intendono definire complessivamente troppo elevati, è possibile suddividere in più “rottamazioni” il debito complessivo, in modo che la mancata definizione di una di esse, a causa ad esempio del mancato pagamento delle rate per le quali si è chiesta la dilazione degli importi da versare, non pregiudichi anche le altre;
- in caso di dubbi sulla definibilità di alcuni carichi, suddividere in più istanze la rottamazione consente di operare delle scelte di carattere operativo;
- nel caso di cartelle contenenti solo sanzioni, predisponendo un’istanza ad hoc la posizione viene definita con il pagamento della sola unica rata scelta in sede di rottamazione (posto che la questione si chiude con il versamento dei soli diritti di notifica della cartella di pagamento);
- nel caso di più cartelle, talune di ammontare più importante, altre di importo minore, potrebbe essere opportuno differenziare i vari piani di rateizzo afferenti le diverse tipologie di ruoli, ecc., spezzando la definizione in più domande, in modo tale da portare a definizione quanto prima le cartelle il cui ammontare è sostenibile nel breve periodo.