Rottamazione-quater: gestione della sospensione e della revoca dei piani di dilazione in essere

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La presentazione dell’istanza di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 determina, fra i suoi effetti, la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione. Per i carichi definibili, insieme alla successiva revoca prevista in caso di accoglimento dell’istanza di rottamazione, si tratta di un aspetto a cui porre particolare attenzione.

Ai fini della cosiddetta Rottamazione-quater l’articolo 1, comma 240, lettera b), della Legge n. 197 del 2022 dispone che sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della rottamazione. La sospensione, in particolare, interessa esclusivamente i carichi definibili, intendendosi per tali quelli consegnati all’agente della riscossione nella finestra temporale che va dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, eccettuati i debiti relativi: alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020); all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; ai carichi affidati dagli enti di previdenza privata di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 10, che non abbiano provveduto ad aderire alla Rottamazione-quater entro il 31 gennaio 2023.

Si consideri, inoltre, come l’articolo 1, comma 243, lettera a), della Legge n. 197 del 2022 disponga che alla data del 31 luglio 2023, indipendentemente dal versamento della prima rata prevista dal nuovo piano di definizione agevolata, le dilazioni sospese ai sensi del precedente comma 240, lettera b), siano automaticamente revocate. Con la presentazione dell’istanza di definizione, pertanto, limitatamente ai carichi definibili i piani di dilazione dei carichi oggetto di definizione vengono dapprima sospesi fino al 31 luglio 2023, poi definitivamente revocati. Le rateazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quater sono automaticamente revocate alla predetta data del 31 luglio 2023.

Dalla combinazione delle disposizioni normative ne consegue che per i carichi relativi ai debiti estranei al perimetro della Rottamazione-quater, perché espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 246, della Legge 197 del 2022 ovvero consegnati al di fuori della finestra temporale prevista dalla norma, non si verifichi l’effetto sospensivo né l’automatica revoca al 31 luglio 2023 del piano di dilazione nel frattempo sospeso.

Orbene, risulta necessario prestare attenzione ad almeno due aspetti distinti. In presenza di piani di dilazione al cui interno siano ricompresi carichi definibili e carichi non rottamabili, risulta necessario continuare nel versamento della quota parte della rata relativa ai carichi non definibili, per evitare la decadenza e le sue conseguenze. A tal fine, in attesa che venga rilasciato un applicativo dedicato, sarà necessario recarsi presso lo sportello dell’Agenzia delle Entrate-riscossione per provvedere al pagamento direttamente allo sportello della quota non definibile.

Si consideri, inoltre, che la revoca delle dilazioni in essere è automatica allo scoccare del 31 luglio 2023. La revoca avviene in conseguenza del mero accoglimento dell’istanza di definizione, indipendentemente dal pagamento al 31 luglio 2023 in un’unica soluzione o della prima rata prevista dal piano di versamento delle somme dovute. Pertanto, qualora dovesse sopraggiungere un ripensamento, per i carichi oggetto di definizione agevolata non risulterà sufficiente riprendere i versamenti sospesi e continuare nel piano di versamento. In assenza di una procedura di revoca dell’istanza, l’attivazione della procedura di definizione è di fatto irrevocabile. L’unico rimedio, non appena verrà attivato anche per la Rottamazione-quater, è l’utilizzo dell’applicativo “ContiTu” presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-riscossione mediante il quale il contribuente potrà rinunciare in maniera selettiva, per singoli carichi, alla rottamazione presentata, continuando a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” che ha ricevuto.