La Rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio del 2023 (art. 1, commi 231 e segg. della L. n. 1967/2022) è sicuramente più conveniente delle precedenti rottamazioni. Infatti, non solo non deve essere versata neppure la sanzione del 5 per cento, come prospettato dalle primissime bozze del provvedimento, ma il maggior beneficio deriva da altri elementi.
Dal punto di vista temporale la Rottamazione-ter si fermava agli affidamenti effettuati sino al 31 dicembre 2017. Invece, l’ultima e diversa versione comprende le cartelle di pagamento il cui affidamento sia avvenuto entro il 30 giugno 2022. Il lasso temporale è, quindi, estremamente più ampio, ma non si tratta dell’unica differenza che rende più conveniente, come detto, l’ultima versione.
La precedente Rottamazione-ter non prevedeva la definizione delle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e previdenziali. Solo per le multe relative alla circolazione stradale si disponeva l’annullamento degli interessi e le maggiorazioni di legge.
Invece, secondo la previsione in commento di cui alla legge di Bilancio del 2023 sono annullate anche le sanzioni amministrative applicando alle stesse il medesimo trattamento previsto per le multe stradali. In tale ipotesi sono annullati gli interessi e le maggiorazioni previste dalla legge. Il versamento deve essere però effettuato per la sorte capitale, le spese sostenute dall’Agente della Riscossione, anche con riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento.
I maggiori benefici non finiscono qui. Infatti, per ciò che riguarda la rottamazione-ter, oltre alla quota capitale, continuavano ad essere dovuti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. I predetti interessi sono previsti dall’art. 20 dall’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973 e sono dovuti, quando il Fisco ha iscritto a ruolo i debiti fiscali precedentemente comunicati al contribuente (ad esempio tramite avviso bonario).
La disposizione citata prevede che: “Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo”.
Sulla base della previsione di cui alla Legge di Bilancio del 2023 questi interessi non sono dovuti nel caso in cui il contribuente si avvalga della Rottamazione, come pure non deve essere più versato il compenso spettante al concessionario della riscossione (l’aggio). Sulla base di questa nuova versione della rottamazione è dovuta esclusivamente la sorte capitale, le spese di notifica delle cartelle ed eventuali spese per procedure esecutive. Tutte le altre voci saranno completamente azzerate e i relativi importi non saranno più dovuti. Secondo la disciplina a regime, la cancellazione dell’aggio riguarda esclusivamente gli affidamenti eseguiti dal 1° gennaio 2022. In buona sostanza la Rottamazione ha di fatto anticipato l’applicazione della nuova previsione.
Non è prevista invece alcuna novità con riferimento alla possibilità di rateizzare gli importi complessivamente dovuti. Le prime due rate sono pari al 10 per cento ciascuna dell’importo complessivamente dovuto. La scadenza è prevista, rispettivamente, alla fine dei mesi di luglio e di novembre dell’anno 2023. Le altre sedici rate, di eguale importo, sono in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre, degli anni dal 2024 al 2027.
I soggetti che sono decaduti dalla precedente rottamazione potranno comprendere i debiti residui all’interno di questa nuova versione, fruendo dei maggiori vantaggi (limitatamente alle rate residue) precedentemente indicati.