Rottamazione quater: in caso di decadenza sempre possibile rateizzare le cartelle

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. Legge di stabilità 2023), di fatto diventano operative tutte le norme contenute dalla suddetta disposizione circa la tregua fiscale.

Tra queste un’opportunità importantissima per tanti contribuenti è rappresentata dalla nuova rottamazione, che, di fatto, è alla quarta edizione.
Il nuovo istituto, previsto dai commi 231 – 252 della suddetta Legge, presenta molti punti di contatto con la precedente rottamazione ter, ovvero quella prevista dal DL 119 del 2018.

Ma se da un lato il legislatore ha perlopiù mutuato la norma dalla precedente edizione, dall’altro lato sono state apportate alcune interessanti modifiche tese a non penalizzare eccessivamente i contribuenti che, per vari motivi, una volta presentata la domanda di definizione agevolata entro il 30 di aprile, non riusciranno ad onorare i versamenti secondo quanto stabilito dal piano rateale, decadendo, di fatto, dall’agevolazione.

Si ricorda, infatti, che per come previsto dal co. 244 dell’art. 1, “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero”.

Orbene, la precedente disposizione, ovvero quella contenuta al comma 14 dell’articolo 2 del DL 119/2018, prevedeva espressamente che “in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle di cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma due, la definizione non produce effetti ……… In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero; b) il pagamento non può essere rateizzato e sensi dell’articolo 19 del DPR 29 settembre 1973 n. 602.”

In altri termini, per i decaduti della rottamazione-ter era impossibile richiedere per i carichi oggetto di definizione un rateizzo ex articolo 19 del DPR 602/1973, in quanto ciò era normativamente precluso.

Ciò ovviamente rappresentava un problema particolarmente grave per i contribuenti decaduti, in quanto gli stessi, a seguito della mancata definizione, avrebbero dovuto corrispondere in unica soluzione le somme residue dovute all’Agente della riscossione.

Con la nuova Legge di bilancio 2023 invece, il legislatore, memore di quanti non sono riusciti ad ottemperare al pagamento della precedente definizione agevolata, al comma 244 suddetto, prevede esclusivamente che in caso di decadenza dalla definizione agevolata: i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero. Nulla viene previsto circa l’impossibilità di richiedere, per i carichi per i quali si è decaduti, una rateazione ex art. 19 del DPR 602/73, come avveniva in precedenza.

Per quanto detto, dal confronto dei due dettati normativi, emerge chiaramente che in caso di decadenza dai benefici della nuova rottamazione quater il contribuente ha sempre la possibilità di dilazionare ex articolo 19 i carichi oggetto di definizione agevolata per i quali è decaduto.

Questo rappresenta sicuramente un vantaggio per il contribuente che, in caso di decadenza, potrà sempre eventualmente ricorrere alla rateazione al fine di evitare l’aggressione da parte dell’agente della riscossione.

Rimane da chiarire però come conciliare quanto detto con le nuove disposizioni sulle rateazioni in vigore dal 16 luglio 2022.

Infatti, a seguito delle modifiche apportate all’art. 19 del DPR 602/73 dall’art. 15-bis, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, in caso di presentazione di istanza di rateizzo non onorata in seguito da parte del contribuente (si ricorda che la decadenza matura qualora non siano pagate otto rate anche non consecutive), lo stesso non potrà richiedere la redazione degli stessi carichi per i quali è decaduto dal pagamento rateale.

Rimane quindi da chiarire se in caso di decadenza dalla rottamazione quater per carichi già dilazionati con la nuova norma testé richiamata, sarà possibile effettivamente richiedere un nuovo rateizzo.

Di fatto, questo problema non sussiste per i carichi non oggetto di rateazione o per quelli non rientranti nella suddetta disposizione poiché, come normativamente previsto, la stessa si applica solo alle istanze di rateizzo presentate a far data dal 16 luglio 2022.