Rottamazione quater: tutti i benefici della presentazione dell’istanza

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023), all’articolo 1 commi da 231 a 252, prevede una nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali. I vantaggi che derivano dalla concessa facoltà di aderire al principale istituto della cd. “tregua fiscale” sono molteplici, posto che, rispetto ai precedenti istituti di “pace fiscale”, con la rottamazione quater è possibile avvalersi di benefici ancora superiori rispetto a quelli previsti in passato.

Con la rottamazione quater, infatti, vengono meno gli interessi, ivi inclusi quelli di ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni, e gli aggi. Di fatto, per chiudere le pendenze relative ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 e sino al 30 giugno 2022, basterà versare le somme dovute a titolo di capitale e rimborsare le spese di notifica delle cartelle di pagamento, oltre che le eventuali spese per procedure esecutive.

Sono definibili in via agevolata tutti i ruoli consegnati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, salvo quelli espressamente esclusi dalla norma, ovvero quelli che si riferiscono a risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Tra i carichi rottamabili, rientrano anche le sanzioni amministrative di natura fiscale e contributiva, le sanzioni tributarie e le sanzioni (o somme aggiuntive) connesse a contributi previdenziali. In tutti i casi in cui il carico si riferisca a sole sanzioni di natura fiscale o somme aggiuntive, risulta conveniente presentare una distinta domanda di rottamazione, con versamento in rata unica (riferibile ai soli diritti di notifica ed alle eventuali spese per procedure esecutive). Così procedendo, infatti, sarà possibile perfezionare il prima possibile la definizione e cancellare definitivamente tali sanzioni, senza incorrere nel rischio di decadenza laddove tali cartelle venissero rottamante congiuntamente a quelle che contengono anche quote di capitale, magari di importo ingente, tali da poter comportare in capo al contribuente l’impossibilità di onorare il dovuto, decadendo così dai benefici. Per quanto riguarda le sanzioni di altra natura (ad esempio le multe stradali) sarà sufficiente versare la multa stessa, senza alcuna somma aggiuntiva.

Gli step previsti per l’adesione ed il perfezionamento della rottamazione quater non sono stati (a differenza di altri istituti previsti dalla cd. “tregua fiscale”) rivisti in ordine alla tempistica da rispettare.

Di conseguenza:

  • è necessario presentare istanza di rottamazione, tramite l’apposito servizio “Fai D.A. te” entro il 30 aprile 2023;
  • entro il 30 giugno 2023 l’agente della riscossione comunicherà le somme da versare, ripartite sulla base del numero di rate prescelto dal contribuente in sede di istanza, per ciascuna separata domanda di rottamazione presentata;
  • il versamento delle somme dovute dovrà avvenire rispettando tassativamente a scadenza, a pena di decadenza (ma con un margine di tolleranza di cinque giorni), secondo il seguente calendario:
    • entro il 31 luglio 2023 la prima (o unica) rata, pari al 10% delle somme complessivamente dovute;
    • entro il 30 novembre 2023 la seconda rata, nuovamente pari al 10% delle somme complessivamente dovute;
    • le restanti rate (non superiori a 16, posto che la dilazione massima prevista per la rottamazione quater è di complessive 18 rate), a cadenza trimestrale, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Quanto sopra esposto al fine di perfezionare la definizione. Vi è tuttavia un aspetto di grande interesse, che deve indurre i contribuenti a presentare l’istanza il prima possibile, ovvero il fatto che numerosi benefici possono essere goduti già alla mera trasmissione della domanda, senza dover pertanto attendere il perfezionamento della rottamazione (ovvero il versamento dell’ultima rata dovuta), e nemmeno il semplice versamento della prima rata.

Alla semplice presentazione della domanda, infatti, il contribuente non è più considerato moroso nei confronti dell’Agente della Riscossione. Di conseguenza:

  • è possibile ottenere DURC regolare (ovviamente a condizione che sia stata richiesta la rottamazione delle somme in ragione delle quali il DURC risultava irregolare);
  • è inibito all’Agente della Riscossione il compimento di nuove azioni esecutive o l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta) e 48-bis (in materia di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR n. 602/73;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2023), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. Con riferimento a tale aspetto è però necessario precisare che laddove nella dilazione siano presenti carichi definibili e non, le rate non possono essere sospese nella loro interezza. In tali casi il pagamento rateale deve continuare per la quota non definibile o non definita e sarà dunque necessario un sostanziale ricalcolo del piano di ammortamento.