In sede di predisposizione dei dichiarativi Redditi 2021 e IRAP 2021 riferimento 2020, molta attenzione deve essere posta ai righi dedicati a rappresentare tutte le peculiarità con le quali ci si è dovuti confrontare a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra questi, oltre quelli dedicati all’indicazione dei diversi aiuti di Stato, troviamo quelli destinati a dare evidenza dei versamenti che non sono stati effettuati alle scadenze “canoniche” in forza di norme emergenziali.
L’indicazione dei versamenti posticipati deve avvenire, per quanto riguarda Redditi, mediante la compilazione del rigo RS480 (Quadro RS – Prospetti vari); per quanto riguarda l’IRAP, invece, occorre compilare la Sezione XXI del quadro IS – Prospetti vari.
La compilazione di entrambi i righi segue la medesima logica:
- in prima colonna, mediante l’utilizzo di un codice identificativo, occorre indicare la motivazione di norma in forza della quale i versamenti sono stati sospesi;
- in seconda colonna, invece, occorre indicare l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella colonna 1.
Se sono intervenute più sospensioni in forza di diversi riferimenti normativi, occorrerà compilare più righi (per una disamina delle diverse casistiche si rimanda a Versamenti posticipati Covid da evidenziare in RS e in IRAP.
Ma qual è l’importo da indicare nella compilazione dei suddetti campi?
La risposta al quesito si ritiene debba essere ricercata nella ratio sottesa ai già menzionati righi, ovvero quella di dare evidenza del fatto che determinati importi, versati ad una data che non è quella ordinariamente prevista, sono stati posticipati in forza di una norma emergenziale, dando spiegazione di ciò tramite l’utilizzo dei codici dedicati, con l’evidente finalità di non vedersi comminare sanzioni per il tardivo versamento.
Seguendo questa logica, ne possono conseguire una serie di situazioni tipo, di eseguito esposte.
Ipotizziamo a titolo esemplificativo il caso di un contribuente che si è avvalso della facoltà di prorogare al 30 aprile 2021 il versamento del secondo acconto Redditi e IRAP. Si tratta della proroga che era stata concessa a favore dei:
- soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (esclusi coloro che non erano soggetti ad ISA per superamento del tetto di ricavi/compensi), a condizione che fosse intervenuta una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 (art. 98 D.L. n. 104/2020);
- soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (esclusi coloro che non erano soggetti ad ISA per superamento del tetto di ricavi/compensi) e che esercitano attività identificata da codice ATECO incluso negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale “rosse”, nonché ristoranti in area “arancione”. Per questi soggetti la proroga era concessa a prescindere da eventuali cali di fatturato (art. 9-quinquies D.L. n. 137/2020);
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (art. 13-quinquies, c.3, D.L. n. 137/2020);
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale “rosse”, nonché ristoranti in area “arancione”, come individuate alla data del 26 novembre 2020, indipendentemente da tetti di ricavi o compensi e indipendentemente da cali di fatturato (art. 13-quinquies, c.4, D.L. n. 137/2020).
Tutte le casistiche sovra evidenziate vengono evidenziate nel modello Redditi ed IRAP con il codice 11.
Tornando alla questione degli importi da esporre nella colonna 2, i casi possibili sono:
- il versamento effettuato il 30 aprile 2021 corrisponde a quello dovuto secondo il criterio storico: in questo caso si indicherà l’ammontare dell’acconto il cui versamento è stato effettuato posticipatamente rispetto alla scadenza ordinaria, così indicando all’Agenzia delle Entrate che non si tratta di un versamento tardivo, bensì di un versamento il cui termine è stato posticipato legittimamente in forza della norma richiamata in colonna 1;
- il versamento effettuato il 30 aprile 2021 è stato rivalutato con criterio previsionale. Se, per esempio, l’ammontare dovuto secondo criterio storico fosse stato di 5mila euro, ed il versato con criterio previsionale pari a 1.000 euro, nel RS480 (o in IS se trattasi di IRAP), si indicheranno i 1.000 euro;
- il versamento in data 30 aprile 2021 non è stato effettuato in quanto il dovuto è stato ricalcolato in via previsionale, e si è verificata l’opportunità di azzerare del tutto l’ammontare del secondo acconto; in questo caso RS480 (o IS IRAP) non si compilano affatto, poiché tali righi servono ad evidenziare perché un versamento è stato effettuato in ritardo rispetto ai termini ordinari, ma in questo caso il versamento è del tutto assente in quanto legittimamente non dovuto;
- il contribuente poteva avvalersi del rinvio dell’acconto dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, ma a tale scadenza, seppure l’acconto risultasse dovuto, il versamento non è stato comunque eseguito per mancanza di liquidità. In questo caso si ritiene corretto evidenziare nel RS480 o IS IRAP l’ammontare dell’acconto dovuto (seppure non versato), per comunicare che il termine da prendere in considerazione quale data entro la quale il versamento doveva essere eseguito – ai fini di un eventuale ravvedimento – deve essere quello del 30 aprile 2021. Quanto all’ammontare, si andrà ad indicare l’acconto dovuto secondo criterio storico oppure, se è possibile effettuare un ricalcolo al ribasso con criterio previsionale, quello previsionale.