Sospensione dei versamenti delle ritenute non comprendeva le addizionali, da versare quanto prima al fine di evitare sanzioni

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40 del 1° giugno 2021 (ironicamente) meriterebbe di essere incorniciata, posto che mette nero su bianco l’assoluta confusione che ha caratterizzato la decretazione d’urgenza in tempi di Covid. Peccato che alla fin fine a farne le spese siano sempre i contribuenti ed i consulenti, cui verrebbe ora imposto – in base alla Risoluzione stessa – di versare immediatamente, al fine di evitare sanzioni, quanto sospeso a titolo di addizionali regionali e comunali in forza dell’articolo 61 del D.L. 18/2020, e quasi come se si trattasse di una gentile concessione, mentre per stessa ammissione dell’Agenzia il problema discende da una normativa assolutamente mal formulata e, aggiungiamo noi, che ora si vuole interpretare con la massima rigidità.

Per inquadrare la problematica dobbiamo fare un salto indietro nel tempo: correva il mese di marzo 2020, e con il “cura Italia”, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) venivano introdotte quelle che sono state tra le prime misure relative alla sospensione dei versamenti. Tutto ruota attorno agli articoli 61 e 62 di tale decreto.

In forza dell’articolo 61 del D.L. 18/2020 erano stati sospesi i versamenti relativi a:

  • ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973 (sostituti di imposta), scadenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, scadenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • imposta sul valore aggiunto, scadente nel mese di marzo 2020.

Quanto sopra a favore dei contribuenti che esercitavano le attività elencate nel comma 2 di tale articolo 61, ovvero quelle attività che in quella fase storica erano state considerate come le maggiormente colpite dalla pandemia (ad esempio turismo, ristoranti, teatri, asili ecc.).

L’articolo 62 del medesimo D.L. 18/2020, invece, aveva introdotto la possibilità di sospendere i versamenti da autoliquidazioni in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi a:

  • ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (sostituti d’imposta);
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Quanto sopra a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente oppure, indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi, a favore dei soggetti aventi domicilio, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Apparentemente, l’articolo 61 e l’articolo 62 del D.L. 18/2020 erano pertanto due norme quasi a specchio quanto alle tipologie di versamenti sospesi (fatti i dovuti distinguo in ordine ai periodi di sospensione e ai diversi presupposti). Tuttavia, è nei dettagli che si annidano i problemi, e infatti l’Agenzia delle Entrate, sollecitata sul punto, rende ora noto che, posto che l’articolo 61 non cita espressamente le addizionali regionali e comunali, allora queste non rientravano nella sospensione prevista da tale articolo.

Si tratta di una conclusione che lascia a dir poco perplessi, forse anche l’Agenzia stessa, tanto che in Risoluzione viene espressamente detto che “il rappresentato disallineamento tra la formulazione degli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 2020, unito al rapido susseguirsi degli interventi normativi in tema di sospensione dei versamenti tributari, in favore di imprese e professionisti che operano nei settori più colpiti dall’emergenza COVID-19, insieme alla risonanza mediatica data alle “sospensioni dei versamenti” in senso atecnico e generico, potrebbe aver generato il legittimo fraintendimento in capo ad alcuni sostituti d’imposta che hanno sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali valutando che l’intendimento delle misure fiscali fosse indirizzato verso una generica e generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto d’imposta”.

Al di là del “legittimo fraintendimento”, forse sarebbe stato meglio chiedersi che senso potrebbe mai avere una norma che sospende i versamenti in qualità di sostituto d’imposta e lascia fuori le addizionali.

Comunque sia, la conclusione è ancora peggio delle premesse. L’Agenzia, infatti, precisa che “non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i contribuenti, prendendo atto – solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti ivi contenuti – di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali”.
Innanzi tutto, vi è da ricordare che è probabile che i versamenti sospesi siano nel frattempo già stati onorati, e pertanto, almeno in questo caso, la questione dovrebbe considerarsi chiusa.

Tuttavia, bisogna anche ricordare che come disposto dagli articoli 126 e 127 del D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio), la ripresa dei versamenti sospesi doveva essere avviata a partire dal 16 settembre 2020, in rata unica o in massimo 4 rate di pari importo, senza sanzioni ed interessi, scadenti ciascuna il 16 del mese (16/09 -16/10 – 16/11 – 16/12 del 2020). In aggiunta a quanto previsto dal D.L. Rilancio, l’articolo 97 del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto) aveva introdotto l’ulteriore possibilità di ottemperare versando il 50% delle somme dovute entro fine anno, con le modalità di cui agli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 sovra richiamati, ed il residuo 50% in massimo 24 rate mensili, a partire dal 16 gennaio 2021, il tutto sempre in assenza di sanzioni ed interessi.

Alla luce di questa Risoluzione, quindi, in caso di “rateazione lunga” e di addizionali comunali o regionali non versate in forza dell’articolo 61 del D.L. Cura Italia (e solo in tale caso) i contribuenti – ed i loro consulenti – si vedrebbero quindi ora costretti ad estrapolare la quota parte di versamenti rinviati imputabili alle addizionali, ed a versarle quanto prima, per non incorrere in sanzioni.
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