Spediti verso la conversione: al voto di fiducia le novità in materia di cessione del credito

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’adunanza alla Camera dei Deputati avente ad oggetto le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazione, del Decreto Legge n. 11 del 2023, è l’occasione giusta per analizzare le ultime novità in materia di cessione del credito emerse dal lavoro della Commissione Finanze. Con 185 voti favorevoli e 121 contrari, passa la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione.

In deroga all’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020 è stata disposta la proroga al 30 settembre 2023 del termine del periodo di vigenza, ovvero il termine ultimo per il sostenimento delle spese agevolate ai fini del Superbonus, previsto per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari unifamiliari e plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con ingresso autonomo, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Nessuna proroga generalizzata, invece, per il termine di trasmissione della Comunicazione finalizzata all’esercizio dell’opzione in scadenza oggi per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2022 e per le rate residue di detrazione riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Salve le possibilità collegate all’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2 del Decreto Legge n. 16 del 2012, che presuppongono la sussistenza al 31 marzo 2023 di tutte le condizioni sostanziali e dell’avvenuta stipula dell’accordo di cessione, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso, e non lo sarà entro oggi, la comunicazione potrà essere effettuata dal beneficiario entro il 30 novembre 2023 se la cessione è effettuata a favore di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione. In quest’ultimo caso non si tratta di una remissione in bonis, bensì di una vera e propria proroga, ma condizionata al verificarsi delle condizioni appena illustrate. In quest’ultimo caso la proroga sarà gratuità, senza sanzioni.

Rilevanti le modifiche apportate in materia di cessione dei crediti fiscali. L’articolo 2 del Decreto 11 del 2023, salvo prevedere un regime transitorio oggetto delle modifiche in commento, con decorrenza dal 17 febbraio 2023 aveva vietato l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto sul corrispettivo. A seguito dell’approvazione degli emendamenti posti al voto di fiducia della Camera dei Deputati il divieto di cessione non si applicherà, in senso assoluto, agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34 del 2020 e agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali sia stata rilasciata la scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato. La misura di favore viene estesa agli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici che hanno recentemente colpito i territori della regione Marche.

Per gli interventi eseguiti in regime di edilizia libera, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, la cessione sarà assicurata se i lavori sono iniziati prima del 17 febbraio 2023 ovvero, entro la medesima data, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto degli interventi agevolati. Inoltre, in assenza di acconti antecedenti all’entrata in vigore del decreto, la data di inizio lavori o la preesistenza dell’accordo vincolante fra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori potrà essere attestata, sia dal cedente che dal cessionario, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ai fini del divieto di cessione cambia il riferimento anche per i “bonus acquisti”, ovvero per le agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del TUIR e all’articolo 16, comma 1-septies, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63. In questo caso, a fare la differenza, sarà la data di richiesta del titolo edilizio necessario per l’esecuzione dei lavori, che dovrà essere antecedente al 17 febbraio 2023.

Previste, infine, due possibilità per consentire la compensazione decennale dei crediti d’imposta. Da un lato, per gli interventi di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 119-ter (Eliminazione delle barriere architettoniche) del Decreto Legge n. 34 del 2020, indipendentemente dal periodo di sostenimento della spesa, è stato esteso al 31 marzo 2023 il termine entro il quale le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura devono essere inviate per usufruire delle opportunità di cui all’articolo 9, comma 4, del Decreto Legge n. 176 del 2022 (manca ancora il provvedimento attuativo); dall’altro viene previsto, esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 agevolate ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, la possibilità di ripartire la detrazione, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023.

L’opzione, da esercitarsi in dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023, presuppone che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata nella relativa dichiarazione dei redditi.