Stralcio, per tutti i ruoli resta lo scudo contro le azioni esecutive

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il Governo cambia lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Secondo il maxi emendamento presentato dall’esecutivo la procedura, inizialmente unitaria, troverà un’applicazione differenziata a seconda del titolare del carico debitorio. Con essa, inoltre, verrà differenziato anche il suo calendario.

Lo stralcio integrale dei carichi fino a 1.000 euro, computati considerando la quota capitale, gli interessi di ritardata iscrizioni a ruolo e le sanzioni, sarà limitato agli importi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. L’annullamento integrale della partita, in particolare, avverrà esclusivamente per le citate categorie di creditori qualificati. Se per le agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate-Riscossione) e gli enti pubblici previdenziali (Inps, Inail) l’individuazione risulta piuttosto agevole, per le amministrazioni statali la classificazione è più complicata. Sono certamente annoverabili a quest’ultima categoria la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, i Ministeri, le già citate agenzie fiscali e le altre agenzie governative nazionali.

Per tutti gli altri soggetti, diversi da quelli citati, l’annullamento automatico opererà limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per la ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per i soggetti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali resteranno dovuti integralmente gli importi a titolo di capitale e le somme maturate, alla predetta data, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Secondo la proposta del governo la limitazione sarà ancora più significativa per le sanzioni amministrative, incluse quelle previste dal Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. In quest’ultima fattispecie lo stralcio verrà ulteriormente limitato alle somme dovute a titolo di interessi di mora, nonché a quelli previsti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il capitale, le sanzioni e le somme maturate, alla predetta data, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento resteranno integralmente dovute.

Attenzione. Per le somme affidate dai soggetti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali lo stralcio parziale potrà rivelarsi un’eventualità. Il medesimo emendamento, infatti, prevede che gli enti creditori diversi da quelli “qualificati” potranno stabilire, a propria insindacabile scelta, di non applicare le disposizioni in materia di stralcio parziale dei ruoli di importo limitato, mediante l’emanazione di un provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2023. Affinché gli enti interessati possano provvedere all’emanazione del predetto provvedimento, l’emendamento fa slittare al 31 marzo 2023 la data in cui si dovrebbe verificare, a tutti gli effetti di legge, l’annullamento parziale del carico debitorio (nella precedente versione tale data era stata fissata al 31 gennaio 2023).

Affinché sia assicurata una copertura dalle azioni esecutive, l’emendamento estende il periodo di sospensione della riscossione dell’intero importo dei debiti potenzialmente annullabili, prima limitato al solo mese di gennaio 2023. Nonostante l’applicazione differenziata in ragione del titolare del carico, per entrambe le fattispecie, creditori “qualificati” e altri creditori, la sospensione della riscossione dei debiti potenzialmente stralciabili andrà dalla data di entrata in vigore della manovra finanziaria al data in cui è previsto l’annullamento dei carichi, fissata al 31 marzo 2023.