L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la circolare n. 13/E recante delucidazioni in merito alle “Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 1”.
Si ricorda, infatti, che il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. Decreto Aiuti-quater), la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (ovvero la legge di bilancio 2023) e il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, hanno introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Obiettivo del documento di prassi citato è dunque fornire i primi chiarimenti sulle più recenti novità introdotte dai predetti decreti in materia di Superbonus.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate –Tra le principali novità legislative introdotte in materia di Superbonus rientrano le modifiche ai termini ed alle condizioni per fruire della maxi aliquota al 110% in favore di unità immobiliari unifamiliari e condomini.
Si ricorda in particolare che il Decreto Aiuti-quater, intervenendo sul comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119, ha disposto che il Superbonus spetti nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.
Tuttavia il comma 894 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 stabilisce che le modifiche apportate al comma 8-bis, primo periodo, sopra delineate, non si applicano agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro termini perentori. Ebbene il documento di prassi in commento specifica che ai fini del rispetto dei citati termini non rilevano la mera data di convocazione dell’assemblea condominiale ovvero per quanto concerne la Cila le eventuali varianti alla medesima che siano state presentate. Il documento all’occorrenza precisa altresì che costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi, nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti in tema di Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti. L’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119, introducendo il terzo periodo, il quale prevede che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro.
Ebbene in merito a tale disciplina la circolare in commento precisa che per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023» devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022 ma l’Agenzia ritiene che possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023.
Ed ancora con riguardo al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, si ritiene che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR e che qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei medesimi.
Ulteriori delucidazioni vengono fornite anche in merito al concetto di “reddito complessivo familiare” e “numero di parti” rilevanti per il calcolo del cosiddetto “reddito di riferimento” per fruire della detrazione.
Inoltre, interessanti precisazioni vengono fornite anche in merito agli impianti solari fotovoltaici.
Come stabilito dalla legge di Bilancio 2023, il Superbonus al 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici può essere fruito anche dalle Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. L’Agenzia chiarisce che questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati.
Il documento di prassi ricorda infine che, sempre in base a quanto previsto dal Dl n. 11/2023, i contribuenti possono ripartire in 10 anni (anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus.
L’articolo 2, comma 3-sexies, del d.l. n. 11 del 2023 ha infatti introdotto nell’articolo 119 il comma 8-quinquies, in virtù del quale il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni, come previsto a legislazione vigente dai commi 1, 3- bis, 4, 5 e 8 dello stesso articolo 119. Tale nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023. La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di “incapienza fiscale” ovvero situazioni nelle quali l’imposta lorda è inferiore all’ammontare della detrazione in questione. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile. La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023)