Superbonus, ad ogni regime contabile la sua ricetta

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

In tema di Superbonus 110 per cento l’intero importo del credito acquisito dal fornitore sotto forma di sconto sul corrispettivo assume rilevanza reddituale, indipendentemente dal regime contabile applicato, sia per l’impresa che per il lavoratore autonomo. A variare, semmai, sono i criteri di imputazione temporale mutevoli a seconda del regime contabile adottato. Solo per i contribuenti in regime di derivazione rafforzata l’extra credito, pari alla differenza fra il valore del credito d’imposta ricevuto e il corrispettivo spettante, potrà essere ripartito per tutto il periodo di utilizzazione.

La differenza fra il valore del credito d’imposta ricevuto dal fornitore a seguito dell’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura e il corrispettivo da esso vantato nei confronti del cliente/committente è una componente positiva che concorre alla formazione del reddito imponibile. In questo senso si è espressa, fra l’altro, l’Amministrazione finanziaria, sia con riferimento al reddito d’impresa che rispettivamente al reddito di lavoro autonomo.

Con riferimento ai titolari di reddito d’impresa in regime di derivazione rafforzata ai sensi dell’articolo 83 del TUIR, ovvero per soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per quelli, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, l’imputazione temporale, valevole anche ai fini fiscali, segue le regole contabili indicate dall’OIC nella “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”. La società che ha realizzato l’investimento e ha concesso lo sconto in fattura al cliente iscrive il ricavo in contropartita ad un credito tributario per un valore corrispondente, secondo il criterio del costo ammortizzato, al valore attuale del credito d’imposta ricevuto. Successivamente all’iscrizione la società rileva un provento finanziario pari alla differenza fra il corrispettivo e il valore di iscrizione del credito, valore ripartito lungo tutto il periodo di tempo in cui la Legge consente la compensazione del credito. Stesse regole per i soggetti in derivazione rafforzata che si avvalgono della facoltà prevista dagli stessi principi contabili (OIC15) di non applicare il criterio del costo ammortizzato. In tal caso il provento finanziario, pari alla differenza fra valore nominale del credito e corrispettivo, sarà ripartito in tante quote di pari ammontare per tutto il periodo di utilizzazione del credito.

Per le imprese in derivazione semplice (società che redigono il micro-bilancio e tutti gli altri soggetti titolari di reddito d’impresa) valgono esclusivamente le regole previste dal TUIR. In tal senso l’extra bonus costituisce una sopravvenienza attiva imputata all’esercizio in cui lo sconto in fattura è esercitato, assumendo rilevanza, in luogo della data dell’effettivo pagamento, la data di emissione della fattura da parte del fornitore (Circolare n. 23/E del 2023). In questo senso l’Amministrazione finanziaria secondo la quale la differenza tra valore nominale del credito e il suo valore di acquisto (corrispondente allo sconto esercitato) concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquisito (Risposta n. 105 del 2020).

Tanto varrà anche per le imprese in regime di contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 66 del TUIR. Indipendentemente dall’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 18, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica, l’extra bonus concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui è stata emessa la relativa fattura nella quale viene esercitato lo sconto integrale. Stesse regole, con i necessari adattamenti, per i contribuenti in regime forfettario, ove la differenza fra corrispettivo e valore nominale del credito andrà ad integrare il monte ricavi al quale sarà applicato il coefficiente di redditività.

In ultimo, con riferimento ai lavoratori autonomi che abbiano applicato lo sconto sul corrispettivo, è intervenuta sempre la Circolare n. 23/E del 2022. Secondo l’Amministrazione finanziaria l’intero importo del credito ottenuto a fronte dello sconto applicato, pari al 110 per cento dello stesso, costituisce un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR. L’extra bonus concorrerà alla formazione del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui è stata emessa la fattura scontata, sul presupposto che alla data di emissione della fattura (che implica l’esercizio dell’opzione) deve ritenersi incassato il relativo provento.