Superbonus, dall’Agenzia nuovi chiarimenti per l’invio delle comunicazioni

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Ulteriori indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria in relazione alla corretta compilazione delle comunicazioni, in questo caso relative agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, e agli interventi eseguiti dalle Onlus, Odv e Aps sulle unità immobiliari classificate B/1, B/2 e D/4.

In primo luogo, ma questo era cosa nota, l’Amministrazione Finanziaria conferma che in caso di interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari (al massimo quattro unità immobiliari, pertinenze escluse) possedute da un unico proprietario, la comunicazione deve essere compilata con le stesse modalità previste per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, come un condominio minimo senza amministratore. In particolare: al quadro A deve essere riportato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, pertinenze incluse; al quadro B vanno indicati i dati catastali di tutte le unità precedentemente rappresentate al quadro A; al quadro C, infine, è necessario ripetere il codice fiscale dell’unico beneficiario tante volte quante sono le unità immobiliari indicate nel quadro B.

Di particolare interesse, sul punto, è la seconda risposta. Secondo l’Amministrazione Finanziaria l’impostazione condominiale può essere assunta anche nel caso di interventi (su parti private) eseguiti su varie unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario. Tali interventi relativi alle singole unità immobiliari, diversi da quelli realizzati su parti comuni, per i quali sarebbe stata necessaria una distinta comunicazione per ogni intervento e per ciascuna unità immobiliare, possono, a determinate condizioni, essere comunicati secondo il modello previsto per gli interventi su condominiali. In particolare, se la tipologia di intervento e i relativi limiti di spesa risultano compatibili, è possibile compilare e inviare una sola comunicazione, del tipo previsto per il condominio minimo senza amministratore, indicando nel frontespizio il codice fiscale del proprietario come condomino incaricato della trasmissione, nonché il codice fiscale del proprietario come beneficiario della detrazione ceduta tante volte quante sono le unità, le varie unità immobiliari e i relativi dati catastali.

La terza risposta, infine, sgombra, più che i dubbi, i problemi tecnici relativi alle comunicazioni degli interventi realizzati dai soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera d-bis del Decreto Legge n. 34 del 2020 (Onlus, Odv e Aps), che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali sugli immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Per tale fattispecie, disciplinata nel merito all’articolo 119, comma 10-bis, il limite di spesa ammesso è determinato sulla base del numero delle unità immobiliari “virtuali”, determinato dal rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi agevolati e la superficie media di una unità abitativa immobiliare come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Di tale determinazione, tuttavia, non era possibile darne rappresentazione all’interno del modello a causa dell’assenza dei dati catastali riferibili a ciascuna delle unità immobiliari “virtuali” risultanti dal predetto calcolo.

Con l’ultima risposta in commento l’Amministrazione Finanziaria, diremo finalmente, ha chiarito che la comunicazione dell’opzione potrà essere effettuata, per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata, compilando e inviando una serie di comunicazioni del tipo previsto per gli interventi sulle singole unità immobiliari, tante quante sono le unità abitative “virtuali” determinate sulla base della relativa superficie catastale, così da poter distribuire tra le varie comunicazioni la spesa complessivamente sostenuta, la relativa detrazione e il credito trasferito ai vari cessionari/fornitori. A tal fine ogni comunicazione riporterà i medesimi dati catastali dell’unità immobiliare presa a base del calcolo delle unità “virtuali”.

In alternativa, se la tipologia di intervento e i relativi limiti di spesa risultano compatibili, è possibile compilare e inviare una sola comunicazione, del tipo previsto per il condominio minimo senza amministratore, indicando nel frontespizio il codice fiscale dell’ente come condomino incaricato della trasmissione. Anche in questo secondo caso sarà necessario ripetere gli stessi dati catastali tante volte quante sono le unità immobiliari “virtuali” determinate sulla base della relativa superficie.