Superbonus e beni utilizzati per l’esercizio di imprese, arti o professioni

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il comma 9, lettera b), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, in materia di Superbonus, prevede che possono formare oggetto di tale agevolazione gli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni…». La circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che, con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari NON riconducibili ai cosiddetti “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

Su tale aspetto importanti chiarimenti sono stati forniti proprio qualche giorno fa dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E/2022 pubblicata lo scorso 23 giugno.

In seno al documento in parola su tale argomento l’ufficio precisa, che la strumentalità, in quanto attributo dell’immobile, deve essere necessariamente verificata in considerazione della destinazione e della effettiva utilizzazione dell’immobile stesso, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l’utilizzatore all’immobile (proprietario, possessore o detentore). In particolare, sono in ogni caso esclusi dal Superbonus gli interventi realizzati su immobili strumentali “per natura”, in quanto classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E (tranne nell’ipotesi di cambio di destinazione di uso), nonché quelli strumentali “per destinazione” per i quali invece rileva l’effettivo utilizzo. Ciò implica, ad esempio, che non rientrano nel Superbonus gli interventi realizzati su un immobile che, seppur classificato in categoria A/2, viene effettivamente utilizzato come studio professionale, come immobile strumentale ovvero come sede dell’impresa dal proprietario, dal possessore o dal detentore dell’immobile medesimo.

E nel caso di immobili ad uso promiscuo? – Relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, sia pure con riferimento alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR, è stato ribadito che, in base a quanto previsto dal comma 5 di tale articolo, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

Ebbene attraverso la recente circolare 23/E l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che tale principio si applica anche ai fini del sismabonus di cui 44 all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 – per il quale l’articolo 16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale – nonché ai fini del Superbonus spettante ai sensi del comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio per interventi antisismici. Diverso il discorso circa la fruibilità dell’ecobonus in relazione ai medesimi immobili.

A ben vedere, un’analoga disposizione non sussiste per gli interventi di riqualificazione energetica, tuttavia, stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), l’Agenzia nella prefata circolare 23/E/2022 giunge alla conclusione che, anche ai fini del Superbonus, per gli interventi agevolabili realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale (abituale o occasionale) la detrazione è ridotta al 50 per cento.

Ne consegue che nel caso, ad esempio, di interventi agevolabili realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’attività di bed and breakfast (occasionale o abituale) il Superbonus è ridotto al 50 per cento.

Tuttavia sempre nel citato documento di prassi il Fisco precisa che l’abitazione nella quale è stabilita la sede amministrativa dell’imprenditore individuale che svolge un’attività tipicamente “in cantieri” (impiantisti, imbianchini, etc.) non può definirsi “strumentale per l’esercizio dell’attività” e neppure utilizzata promiscuamente ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del TUIR nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professione. Di conseguenza, nel caso di interventi agevolabili, non opera la predetta riduzione del 50 per cento.