L’iter di conversione del D.L. Aiuti Quater (D.L. 18 novembre 2022, n. 176) è in corso e, con l’intento di sbloccare l’annosa questione dei crediti di imposta oggetto di cessione, “incagliati” ormai da mesi, è stato presentato un emendamento che, potrebbe andare nuovamente a modificare il quadro d’insieme.
L’intendimento (mediante inserimento dei commi da 4-bis a 4-quater all’articolo 9 del D.L. 176/2022) è quello di apportare l’ennesima modifica all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Più precisamente, l’intervento proposto va in duplice direzione. Da un lato si tenta di rivitalizzare il mercato dei crediti di imposta, modificando in parte le attuali limitazioni imposte alle cessioni del credito successive alla prima. Dall’altro lato, si tenta di agevolare l’accesso al credito da parte dei soggetti che si sono visti privare della necessaria liquidità, a causa dell’impossibilità di monetizzare i crediti giacenti nel cassetto fiscale.
Quanto al primo aspetto, la normativa attualmente vigente prevede, in relazione ai crediti derivanti dall’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, la possibilità di effettuare solo due ulteriori cessioni a favore di soggetti “qualificati”. Secondo la proposta ora avanzata, tali cessioni passerebbero da due a tre.
Di conseguenza, dopo la prima cessione del credito d’imposta, tale credito potrebbe essere ceduto al massimo per tre volte nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Quanto sopra, non solo limitatamente ai crediti oggetto di cessione dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti Quater, bensì per tutti i crediti d’imposta oggetto di comunicazioni di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate anche in precedenza.
Il tutto, lasciando comunque ferma la possibilità per le banche e per le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del d.lgs. n. 385 del 1993, di cedere i crediti a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, a condizione che si tratti di correntisti della stessa banca o di correntisti della banca capogruppo. In tal caso, al correntista che acquisisce il credito, non è consentita alcuna ulteriore cessione.
Quanto al secondo aspetto, l’ulteriore proposta è quella che vede i crediti di imposta giacenti nei cassetti fiscali divenire “fonte di finanziamento”.
L’emendamento proposto prevede che la società SACE S.p.A possa concedere garanzie (di cui all’articolo 15 del decreto-Legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nella categoria contraddistinta da Codice ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all’articolo 119 del decreto legge 20 maggio 2020, n, 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Proposto, infine, anche un cambio d’ottica nella valutazione del merito creditizio, con la previsione che l’entità dei crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 (ex art. 119 e 121 D.L. 34/2020) venga considerata dalla banca o istituzione finanziatrice ai fini della valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.