Superbonus: possibile l’integrazione della CILA a fine lavori

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Durante l’iter di conversione in legge del DL Semplificazioni n.77/2021 è stata modificata la disciplina del Superbonus. In particolare, la norma interviene su alcuni requisiti tecnici che consentono l’accesso alle detrazioni previste, sulle violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati, sulla tempistica relativa all’acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus, sull’applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, nonché sulla disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.

CILA –Gli interventi del Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e, quindi, sono realizzabili mediante la comunicazione di inizio lavori asseverata. Prima delle modifiche in esame, per la CILA non erano ammesse varianti: infatti, se in un cantiere era necessario modificare qualche elemento sostanziale del progetto, occorreva presentare una nuova CILA, potendo creare un blocco dei finanziamenti e la cancellazione del beneficio per i lavori trainati eseguiti nel frattempo.

Invece, con le modifiche apportate, in caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata e non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività. Inoltre, in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento.

Altra novità è che gli interventi rientranti nella misura del Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA.

Inoltre, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile, gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza: ciò è valido esclusivamente per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli rientranti nella disciplina del Superbonus.

Violazioni– Per quanto riguarda le violazioni, viene disposto che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.

Invece, laddove le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Acquisto case antisismiche – Come già accennato in premessa, le modifiche apportate intervengono anche sulla tempistica relativa all’acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus. In particolare, viene previsto che in caso di acquisto di immobili (prima casa) sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus, il termine per stabilire la residenza è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

Allo stesso modo, il sisma bonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi, rispetto al previgente termine di 18 mesi, dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.