Superbonus, trasferimento agevolato nel consolidato fiscale

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Le limitazioni imposte dall’articolo 121, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 2020 in tema di circolazione dei crediti fiscali oggetto di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali non valgono per i crediti d’imposta trasferiti nell’ambito del regime di consolidato fiscale. Con l’interessante Risoluzione n. 45/E del 2022 l’Amministrazione Finanziaria conferma i chiarimenti già rilasciati con riferimento a fattispecie similari.

Facendo proprie le conclusioni della risposta all’interpello n. 133 del 2021, l’Agenzia delle Entrate ripropone, in quella che costituisce la primordiale configurazione della cessione del credito in campo di detrazioni edilizie, i medesimi principi affermati con riferimento all’utilizzo dei crediti tributari di cui agli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63 del 2013 (Eco e Sisma bonus ordinario). Considerando che ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo, inclusa la consolidante, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale 1° marzo 2018 ha facoltà di trasferire i propri crediti fiscali ai fini della compensazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione del consolidato, nell’ambito di tale procedura potrà essere trasferito, senza che questa costituisca una “prima cessione” valevole ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020, il credito d’imposta in disponibilità della società partecipante che abbia applicato sulle proprie fatture lo sconto sul corrispettivo.

Questo è il caso della società Beta, partecipante al consolidato fiscale di Alfa, che effettua lavori di efficientemente energetico degli edifici applicando lo sconto sul corrispettivo e, per questo, maturando sul proprio cassetto fiscale i relativi crediti d’imposta corrispondenti alla detrazione spettante dal beneficiario. L’intenzione delle parti, nello specifico, è quella di trasferire a beneficio del consolidato i crediti d’imposta maturati sul proprio cassetto fiscale.

La risposta è positiva. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, in particolare, la procedura descritta costituisce un mero trasferimento di una posizione soggettiva nell’ambito di un sistema di tassazione disegnato dal Legislatore proprio al fine ultimo di consentire la determinazione di un reddito imponibile unico e, di conseguenza, abbattere l’IRES attraverso il complesso sistema di compensazione previsto dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997. L’articolo 7 del citato decreto ministeriale, infatti, consente a ciascun soggetto di cedere al consolidato, ai fini della compensazione dell’imposta dovuta, tutti i crediti compensabili ai sensi del predetto articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997.

Orbene, come noto l’articolo 121 del DL Rilancio prevede che il fornitore che abbia applicato lo sconto sul corrispettivo possa cedere il credito ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di soggetti qualificati del mondo bancario e assicurativo, e di una quarta libera, ma sempre all’appannaggio di questi ultimi. Con la risoluzione in commento l’Agenzia delle Entrate esclude dal predetto computo il trasferimento dei crediti d’imposta funzionali alla compensazione degli importi dovuti a titolo di tassazione di gruppo. Ricorrendo le predette circostanze, il trasferimento alla società consolidante del credito così maturato dalla società consolidata non costituisce “una prima cessione”.

Sempre nell’ambito della risoluzione l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità per l’utilizzo in compensazione dei crediti ricevuti dalla consolidante. Al fine di superare i controlli automatizzati previsti sui crediti d’imposta di natura agevolativa, in fase di compensazione delle imposte di gruppo è necessaria la compilazione della sezione contribuente indicando nel campo “codice fiscale” quello della società consolidante che utilizza il credito d’imposta e nel campo del “codice fiscale coobbligato” quello del titolare del credito trasferito, avendo cura di indicare unitariamente il codice “62”. La società consolidata, inoltre, dovrà compilare la sezione III del quadro GN del modello REDDITI, indicando il codice tributo e l’ammontare del credito trasferito, mentre la consolidante dovrà compilare la sezione X del quadro NX del modello CNM, riportando il codice tributo, il codice fiscale della consolidata titolare del credito e l’ammontare del beneficio ricevuto dal consolidato. Quest’ultima, inoltre, compilerà anche il quadro CC del modello CNM.

Infine, sempre ai fini procedurali, l’Amministrazione Finanziaria conferma, anche in questi casi di compensazione mediata dei crediti d’imposta mediante il consolidato fiscale, la non applicazione delle limitazioni precise dall’articolo 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78 del 2010 e dall’articolo 34 della Legge n. 388 del 2000. Pur seguendo un canale di compensazione differente, i crediti trasferiti al consolidato mantengono la propria natura agevolativa e, al pari dei crediti di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono espressamente esentati dalle citate disposizioni.