Superbonus: un mix di interventi, fra cumulabilità e sovrapposizione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La legislazione avente ad oggetto le detrazioni connesse al recupero edilizio, superbonus incluso, si caratterizza per un articolato sistema di cumulabilità delle agevolazioni. Dal presupposto che risulteranno detraibili le sole spese effettivamente rimaste a carico, il contribuente è chiamato a scegliere, nel rispetto degli adempimenti previsti da ciascuna fattispecie, la migliore combinazione di incentivi possibile.

In ambito di detrazioni edilizie vige il principio generale secondo il quale, qualora si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a condizione che esse siano distintamente contabilizzate e che siano rispettati gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna detrazione. In particolare, nei casi in cui per lo stesso intervento siano potenzialmente applicabili più agevolazioni, il contribuente non potrà cumulare i diversi benefici, ma dovrà scegliere, fra le agevolazione a disposizione, quelle che, nel rispetto degli adempimenti specificamente previsti, meglio si adattano al proprio contesto (Circolare 24/E del 2020).

Al pari, se il medesimo intervento da realizzare ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle agevolazioni disponibili, sempre nel rispetto degli adempimenti ivi previsti. Questo è il diverso caso in cui, a causa della sovrapposizione degli ambiti oggettivi, il medesimo intervento sia riconducibile a diverse agevolazioni. In tale situazione, che si presenta, ad esempio, quando gli interventi ammessi al superbonus rientrino anche tra le agevolazioni previste per la qualificazione energetica di cui all’articolo 14 del DL n. 63 del 2013, o per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR, il contribuente dovrà scegliere l’agevolazione di cui intende beneficiare, non potendosi avvalere contemporaneamente di due distinte agevolazioni aventi ad oggetto il medesimo intervento (Circolare 30/E del 2020).

A volte la sovrapposizione fra distinte agevolazioni applicabili al medesimo intervento può essere risolta applicando il diverso principio di attrazione secondo il quale l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore, purché ad esso collegati o correlati (Circolare n. 7/E del 2017). In particolare, questa regola consente, nel rispetto dei plafond disponibili per la categoria di intervento prescelta, che la disciplina prevista per la detrazione di categoria superiore sia applicata anche alle spese relative agli interventi di categoria inferiore. Questo è il caso, ad esempio, di un generalizzato intervento finalizzato all’adozione di misure antisismiche nell’ambito del quale siano previste opere di manutenzione straordinaria dell’edificio. Fino ad un ammontare complessivo di 96.000 € per unità immobiliare, che costituisce plafond unitario ove l’articolo 16-bis del TUIR non prevede autonomi e distinti limiti di spesa, le spese di ristrutturazione edilizia legate da un rapporto di connessione con l’intervento principale potranno godere, non solo dell’aliquota maggiorata, ma anche del diverso orizzonte temporale di utilizzo (cinque anni in luogo di dieci. Ipotizzando un caso di sisma-bonus eseguito ai sensi dell’articolo 119 del DL n. 34 del 2020, tutte le spese di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia connesse saranno recuperabili al 110% in 5 quote annuali.

Si badi, tuttavia, che debbono trattarsi di spese collegate o correlate rispetto all’intervento di categoria superiore. Qualora esse siano del tutto scisse ed assolutamente indipendenti rispetto all’intervento di miglioramento sismico, come nel caso del rifacimento del bagno (manutenzione straordinaria) e contestuale sostituzione della copertura dell’edificio (opera con valenza antisismica), fermo restando il diritto alla detrazione per entrambe le opere sostenute, tornerà ad applicarsi il principio di cumulabilità già illustrato. In tale contesto, infatti, non potendosi applicare l’alternativo principio di attrazione, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, ma nell’ambito della disciplina rispettivamente prevista, ovvero secondo le proprie aliquote e regole di utilizzo. In questo caso, allora, le spese asseverate dal punto di vista antisismico saranno detraibili in 5 anni al 110%, mentre quelle riconducibili alla manutenzione straordinaria saranno agevolate al 50% e recuperabili in 10 anni.