L’anno 2022 è stato caratterizzato dall’introduzione di numerosi crediti di imposta, finalizzati a contenere l’impatto degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale. Un po’ come accaduto in occasione dell’emergenza generatasi a seguito della pandemia da Covid-19, anche gli effetti del conflitto scoppiato in Ucraina – con le sue pesanti ricadute a livello di aumento dei costi di gas e luce – sono stati gestiti un po’ in ordine sparso, con un susseguirsi di decreti che inevitabilmente hanno creato confusione.
Il primo punto da focalizzare è quello che riguarda il corretto trattamento contabile e fiscale dei crediti di imposta qui in esame: si tratta di contributi in conto esercizio che, per espressa previsione normativa, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP. Inoltre, non incidono sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR e non rilevano ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.
Più semplicemente, i tax credit luce e gas sono “fiscalmente neutri”.
Il secondo punto da focalizzare è la necessità di riepilogare i tax credit maturati nell’esercizio 2022, e l’utilizzo degli stessi (che poteva essere effettuato esclusivamente a mezzo compensazione in F24), nel quadro RU.
La compilazione del quadro avviene secondo le regole ordinarie, che in questa sede è superfluo richiamare nuovamente. Unico aspetto da evidenziare è il fatto che per ciascuna “classe” di credito di imposta (luce o gas) e per ciascun periodo di formazione (in aderenza a quello che nel tempo è stato disposto dai diversi decreti istitutivi delle misure qui in esame), è stato previsto un distinto codice di credito, la cui ricerca non è sempre agevole. Per tale ragione si allega al presente contributo un quadro riassuntivo in forma tabellare.
Ultimo aspetto da chiarire, quello dell’eventuale indicazione nel quadro RS, sezione aiuti di Stato: tutti i crediti di imposta elencati nelle tabelle in calce (ovvero quelli gas e luce relativi all’anno 2022) non sono assoggettati a limitazioni di utilizzo in qualità di aiuti de minimis o in base ad altre disposizioni. In due parole, non sono aiuti di Stato, e quindi alcuna indicazione deve essere effettuata nel quadro RS.
A tal proposito giova ricordare che i primi tax credit introdotti erano stati previsti liberi da limitazioni in materia di aiuti di Stato. Un parziale e denegato cambio di rotta era stato rappresentato dall’articolo 2, comma 3-ter, del D.L. 50/2022, con il quale era stato previsto – ma solo con riferimento al tax credit gas (gasifore e non gasifore) concesso per il II trimestre 2022 e al tax credit energia elettrica non energivore, sempre relativo al II trimestre 2022 – che tali crediti di imposta fossero “concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis” (e quindi, aiuti di Stato). Questa disposizione, tuttavia, è stata abrogata ad opera del decreto Semplificazioni, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, articolo 40-quater, ripristinando quello che era stato l’indirizzo iniziale, poi mantenuto nel tempo, che vede i tax credit gas e luce non essere sottoposti alle limitazioni previste per gli aiuti di Stato.
A conforto di quanto sopra, semmai ve ne fosse ulteriore bisogno, si rammenta altresì che ogni qualvolta un determinato credito di imposta è qualificato quale aiuto di Stato, di ciò le istruzioni di compilazione al quadro RU danno espressa evidenza; inoltre, da questo punto di vista anche i moduli di controllo forniscono un ulteriore supporto, evidenziando la necessità di compilare il rigo RS401 e RS402 in presenza di tax credit concessi nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato (quali, ad esempio, quello concesso sulle commissioni POS). Tale necessità, per tutti i crediti di imposta sotto riportati, non sussiste.
Si presti tuttavia attenzione al fatto che non tutti gli aiuti concessi a seguito della crisi energetica sono sempre e comunque esclusi dalla disciplina degli aiuti di Stato (e quindi da non indicarsi nel quadro RS). Quanto sopra, si ribadisce, vale solo per i tax credit luce e gas destinati alle imprese energivore / non energivore e gasifore / non gasifore.
Diverso trattamento, ad esempio, è riservato al credito di imposta qualificato dal codice Q6 – Acquisto carburante imprese del settore agricolo e della pesca – terzo trimestre 2022 – dedicato al tax credit per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività (il citato articolo 7 ha reso applicabili le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 in riferimento agli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022). In questo caso, infatti, il beneficio era subordinato al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e quindi il quadro RS deve essere compilato, così come, peraltro, chiaramente evidenziato nelle istruzioni del quadro RU relative questo tax credit.
In sintesi, fermo restando che i crediti di imposta evidenziati nelle tabelle in calce non sono aiuti di Stato, per tutte le ulteriori tipologie di credito di imposta è indicazione di metodo quella di fare sempre riferimento alle istruzioni di compilazione al quadro RU relativo al tax credit, al fine di verificare se vi sia o meno un richiamo al rispetto delle normative in materia di aiuti di Stato, che rendono necessaria la compilazione del quadro RS.