Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. In altri termini, anche quest’anno il processo tributario, così come quello civile ed amministrativo, si ferma nel mese di agosto.
Si ricorda che durante il periodo di sospensione, le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.
Con specifico riferimento al contezioso tributario, ricordiamo le conseguenze della disposizione cui sopra, che coinvolge tutto il calendario processuale, incidendo su:
- il termine sancito dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, per il reclamo/ricorso;
- il termine sancito dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, ai fini della presentazione del ricorso;
- il termine sancito dall’art. 22 del D.Lgs. n. 546/92, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente;
- il termine sancito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 546/92, per la costituzione in giudizio della parte resistente;
- il termine sancito dall’art. 28 del D.Lgs. n. 546/92, per proporre il reclamo avverso il Decreto Presidenziale con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
- il termine sancito dall’art. 63 del D.Lgs. n. 546/92 di sei mesi dal deposito della sentenza di cassazione per la riassunzione a seguito di rinvio.
Sono sospesi quindi tutti i termini, dal ricorso alla mediazione, dalla costituzione in giudizio alla presentazione di documenti e memorie.
Parimenti, la sospensione feriale impatta sul termine di impugnazione delle sentenze (sia termine breve sancito dall’art. 51 del D.Lgs. n. 546/92 – sessanta giorni dalla notifica della sentenza – che termine lungo previsto dall’art. 327 C.P.C. – sei mesi dal deposito della sentenza).
La disposizione sui sopra deve essere materialmente applicata computando i giorni come segue: se uno dei termini oggetto di sospensione cade prima dell’inizio del periodo feriale, si dovranno conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo però il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi. Se, ad esempio, il contribuente ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento il 11 luglio 2023, l’impugnazione dovrà essere proposta entro il 10 di ottobre 2023. A tale risultato si perviene computando 20 giorni per il mese di luglio, zero giorni per il mese di agosto, 30 giorni per il mese di settembre e, infine, 10 giorni per il mese di ottobre).
Particolare attenzione deve essere posta nel caso di deposito presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie di documenti e memorie illustrative (art. 32 D.Lgs. 546/1992). Infatti, la sospensione feriale incide anche sui termini a ritroso per il deposito cui sopra, e la sospensione implicherà una compressione dei tempi a disposizione del contribuente per il deposito di tali atti. Infatti, ad esempio, se la discussione della lite in udienza è stata fissata il giorno 6 settembre 2023, il termine ultimo per depositare le memorie illustrative sarà il 26 luglio 2023.
Si ricorda altresì che, per effetto del comma 18 dell’art. 7-quater della Legge di Bilancio 2017, è prevista la possibilità di cumulare i termini previsti in materia di sospensione feriale con quelli previsti nell’ambito dell’accertamento con adesione (90 giorni).
La sospensione feriale dei termini opera anche con riferimento ai termini di pagamento relativi ad atti impugnabili. Nella maggior parte dei casi, infatti, le scadenze di tali pagamenti sono riferite al termine per proporre ricorso, il quale sine dub io sarà oggetto di tale sospensione. Il caso tipico è quello delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento esecutivi, i quali, dovendo essere corrisposti entro il termine per proporre ricorso, saranno postergati al pari di quest’ultimo laddove cadano nel periodo feriale.
Per le stesse ragioni, la sospensione feriale si applicherà ai termini per l’acquiescenza e per la definizione agevolata delle sanzioni.