Gli aiuti di Stato “Covid-19” continuano a generare dubbi in capo ai contribuenti tenuti alla predisposizione del modello Redditi 2022, a causa dei vari aspetti da tenere in considerazione, che peraltro variano anche a seconda della tipologia di aiuto. A complicare il quadro, il rinvio a novembre della comunicazione aiuti di Stato. In conclusione, quando è consigliabile e quando, invece, è obbligatorio compilare il quadro RS?
Per rispondere alla domanda, prima di tutto occorre avere chiare le tempistiche. Come ben sappiamo, la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto rientranti nel cd. “regime ombrello”, è stata prorogata al 30 novembre 2022; medesima scadenza è prevista per la trasmissione delle dichiarazioni dei Redditi; tuttavia, molte sono le occasioni nelle quali tale trasmissione avviene in via anticipata, vuoi per esigenze di credito (visto che molti istituti bancari non si accontentano della bozza del dichiarativo e dell’impegno alla trasmissione, pretendendo invece la ricevuta di invio telematico), vuoi per esigenze di compensazione, visto che, come ben sappiamo, per compensare crediti di ammontare superiore a 5.000 euro relativi a imposte dirette e IRAP è necessario inviare il dichiarativo ed attendere 10 giorni (provvisto di visto, o eventualmente non vistato, per compensazioni fino a 20euro nel caso in cui al contribuente spetti il regime premiale ISA).
Quale che sia la ragione che possa indurre il contribuente a trasmettere la dichiarazione in anticipo rispetto al termine ultimo, e quindi presumibilmente prima dell’invio della Comunicazione degli Aiuti di Stato, una prima domanda che ci si pone è se sia necessario compilare il quadro RS, anche se poi i dati per la trasmissione delle informazioni al Registro Nazionale Aiuti di Stato saranno forniti con la Comunicazione.
Domanda legittima, poiché l’esonero dalla compilazione del quadro RS, presente nelle istruzioni di compilazione al modello Redditi, parte dall’assunto che la comunicazione fosse stata inviata entro il 30 giugno, completa di tutte quelle informazioni che sono esclusivamente dedicate all’iscrizione nel RNA, ovvero:
- natura giuridica;
- dimensione;
- colonna 5 e 6 di ciascun aiuto usufruito (settore e ATECO).
Sotto questo punto di vista, si ritiene che anche se il modello Redditi viene trasmesso prima della Comunicazione, laddove i dati per l’iscrizione nel RNA vengano poi correttamente forniti con la Comunicazione stessa, il quadro RS non sia comunque dovuto.
Vi è tuttavia da evidenziare (o per meglio dire, ricordare, visto che della problematica ci eravamo accorti sin dal rilascio del modello di Comunicazione), che tale Comunicazione, anche nel caso in cui fosse stata già spedita, non fa venire meno tutti i possibili casi di compilazione del quadro RS.
È il caso, ad esempio, del credito imposta locazioni. Prima di tutto, occorre ricordare che se il quadro RU (crediti di imposta) viene compilato con riferimento al credito imposta locazioni (codice H8) maturato nel 2020, al solo fine di evidenziare l’utilizzo del credito avvenuto nel 2021 del residuo credito emergente dal dichiarativo dello scorso anno, in questa circostanza il quadro RS sarà già stato compilato nel 2020, e quindi nessun problema si pone in sede di Redditi 2022.
Tuttavia, il credito di imposta locazioni è stato “rinnovato” anche per il 2021; si pensi, ad esempio, all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto Sostegni-bis, DL 73/2021, che ha riproposto il credito locazioni per i mesi da gennaio a maggio 2021 a favore dei contribuenti che avevano conseguito un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 inferiore, di almeno il 30%, rispetto al fatturato e corrispettivi del periodo 01/04/2019 – 31/03/2020.
In quest’ultimo caso, si tratta senza dubbio di beneficio riconosciuto nell’anno di imposta 2021 e, indipendentemente dal fatto che il rigo deputato a tale credito in Comunicazione aiuti di Stato sia stato compilato completo dei campi 5 e 6 (settore e ATECO), in ogni caso, in presenza di quadro RU crediti di imposta, codice H8, rigo RU5 – credito spettante – il modulo di controllo segnala un errore bloccante in assenza di compilazione del quadro RS, codice aiuto 60.
La cosa non deve sorprendere, seppure il primo istinto sarebbe quello di domandarsi a che pro, allora, ci si sia ipoteticamente affrettati ad inviare la Comunicazione aiuti di Stato, fornendo tutte le indicazioni richieste per l’iscrizione al RNA. La spiegazione dell’accaduto, infatti, risiede proprio nei dati contenuti della Comunicazione; sezione (3.1 o 3.12), periodo (da indicarsi solo se sezione 3.12, e si intende il periodo nel quale in contribuente aveva titolo di avvalersi delle maggiori soglie previste alla sezione 3.12, e non invece il periodo di riferimento del credito imposta locazioni), e caselle 5 e 6. Cosa manca per l’iscrizione dell’aiuto nel Registro? Osservando con attenzione, salta subito all’occhio che l’aiuto “crediti per locazioni” non può essere iscritto in RNA solo sulla base dei dati presenti in Comunicazione, perché manca l’importo!
Ecco perché la richiesta di compilazione del quadro RS con codice 60, anche se, con un minimo di sforzo, visto che l’ammontare dell’aiuto è indicato in quadro RU, l’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto trarre da sé l’informazione, ed abbinarla alle informazioni fornite con la Comunicazione, così come avviene con i contributi a fondo perduto, il cui ammontare è già presente negli archivi dell’Agenzia.
Comunque sia, a parere di chi scrive, utilizzare la comunicazione Aiuti di Stato anche ai fini dell’iscrizione nel RNA degli aiuti comporta un lavoro ancora superiore a quello di gestione del quadro RS e, separatamente, dell’invio dell’autodichiarazione. Ciò in quanto, come abbiamo appena visto, alcuni aiuti devono in ogni caso essere ribaditi in RS, ed anche perché se si compilano le colonne 5 e 6 della Comunicazione, le informazioni del caso devono essere fornite per ciascun aiuto fruito, anche se inserite in RS o in Aiuti di Stato Irap in anni precedenti.
In conclusione, probabilmente, la soluzione meno dolorosa e più organica, che dovrebbe prevedere pertanto un minor margine di errore, è quella di indicare tutti gli aiuti nel RS ai fini dell’iscrizione degli stessi nel RNA, mentre in sede di comunicazione ci si limiterà a “crocettare” gli aiuti ottenuti, senza compilare colonna 5 e 6, e senza dover indicare nel frontespizio natura e dimensione (anche perché, coprendo la comunicazione un arco di oltre due anni, nel frattempo natura e dimensione potrebbero anche essere variate nel tempo, e in quei casi ci si trova dinnanzi ad una variabile che evidentemente non è stata presa in considerazione all’atto della predisposizione della modulistica).