Tregua fiscale, capitolo secondo: approvato il decreto ricco di proroghe e cambiamenti

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

All’ultima occasione utile, il Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, dispone la proroga delle principali misure che compongono la “tregua fiscale”. Inoltre, alla luce delle segnalazioni pervenute nei primi mesi di applicazione del pacchetto, l’esecutivo interviene per correggere alcune rilevanti anomalie.

Seguendo gli annunci delle ultime ore l’ultimo Decreto Legge approvato dal Governo Meloni definisce un nuovo calendario per la “tregua fiscale”. In primo luogo è stato spostato al 31 ottobre 2023 il termine di versamento della prima rata o unica rata prevista per il perfezionamento della procedura di regolarizzazione delle violazioni formali di cui all’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge n. 197 del 2022. È stato invece differito al 30 settembre 2023 il termine per usufruire dei benefici connessi al ravvedimento speciale di cui ai successivi commi da 174 a 178. In questo secondo caso le successive rate scadranno il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, con interessi dovuti nella misura del 2 per cento annuo.

Sempre in tema di proroghe l’ultimo provvedimento dell’esecutivo prevede la modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. In merito alla definizione delle liti pendenti viene fissata al 30 settembre 2023 la data entro la quale procedere al pagamento della prima o unica rata e, contestualmente, presentare la domanda di definizione. Viene di conseguenza differito al 10 ottobre 2023 il termine del periodo di sospensione previsto dall’articolo 1, comma 197, della Legge n. 197 del 2022 per le controversie definibili per le quali il contribuente avanzi al giudice tributario apposita istanza, nonchè allungato a undici mesi il periodo di sospensione dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in cassazione, che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023. L’eventuale diniego alla definizione dovrà essere notificato dall’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2024. Fissati infine al 30 settembre 2023 i termini per addivenire alla conciliazione agevolata delle controversie pendenti presso le Corti Tributarie di merito e la Corte di Cassazione.

Con riferimento alle anomalie evidenziate nei mesi di prima applicazione della “tregua fiscale” il decreto interviene su varie misure. In primo luogo con la disposizione di interpretazione autentica secondo la quale, ai fini del ravvedimento speciale, l’esclusione avente ad oggetto le violazioni definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, deve intendersi nel senso che sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge n. 197 del 2022, mentre sono ricomprese le violazioni che possono essere oggetto, lato senso, di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.

Di pari, sempre in tema di ravvedimento speciale, viene chiarito che sono escluse dal suo operato le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, mentre sono incluse le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di cui all’articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, purchè non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio. Sempre con disposizione di interpretazione autentica, infine, viene puntualizzato che sono sempre definibili gli avvisi di accertamento emessi sulla base delle risultanze di processi verbali di constatazione notificati entro il 31 marzo 2023.

Il decreto in commento, a favore di coloro che abbiano inutilmente atteso i provvedimenti attuativi facendo decorrere irrimediabilmente i termini, interviene per riaprire le definizioni relative agli atti del procedimento di accertamento. Viene disposto, infatti, che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, siano definibili ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, della Legge n. 197 del 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge. Anche per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023 senza tuttavia usufruire della rispettiva definizione agevolata, per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo decreto è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva.