Tregua fiscale a tutto tondo. Molto più di una semplice rottamazione, il pacchetto di misure dedicate alle passività tributarie copre tutto lo spazio del rapporto fiscale fra contribuente e Amministrazione Finanziaria che si estende dalle dichiarazioni dei redditi per arrivare fino alle cartelle esattoriali. Per contenuto ed estensione la tregua fiscale surclassa la “pace fiscale” del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119.
Come desumibile dalle parole proferite dal Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo nel corso della conferenza stampa di presentazione della manovra finanziaria per il 2023, il complessivo intervento si avvia da un duplice presupposto: da un lato le misure sono mirate a sostenere i numerosi contribuenti che, soprattutto a causa della pandemia da Covid 19, non hanno avuto le risorse finanziarie per onorare i debiti tributari; dall’altro il pacchetto di definizioni agevolate rappresenta il primo approccio verso una riforma complessiva del sistema sanzionatorio, come definito dallo stesso Maurizio Leo, talmente oneroso da essere paragonato ad un esproprio legalizzato.
L’asse portate della “tregua fiscale” è rappresentato da quella che potremmo definire Rottamazione-quater. Tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 saranno definibili con il pagamento dell’imposta e di una mini sanzione del 3 per cento, da saldare in un arco temporale di pagamento quinquennale. La predetta misura, nella migliore tradizioni delle precedenti edizioni, consegnerà, inoltre, una seconda possibilità, probabilmente l’ultima, ai contribuenti i cui piani di versamento rateali siano decaduti a causa della pandemia.
Sempre attingendo dal recente passato la “tregua fiscale” prevede uno stralcio straordinario dei carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a 1.000 euro affidati all’Agente della Riscossione fino al 2015. In questo senso basta tornare all’articolo 4 del Decreto Legge marzo 2021, n. 41 per ritrovare una misura dal medesimo tenore. Tuttavia, a differenza dell’annullamento dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, in cui era prevista una specifica verifica reddituale, nel caso della “tregua fiscale” lo stralcio trova attuazione indipendentemente dalle condizioni soggettive dei soggetti beneficiari. Si tratta, evidentemente, di una misura più utile allo Stato, per gestire l’ingente carico di somme iscritte a ruolo inesigibili, che al contribuente.
Andando oltre le mere procedure di definizione agevolata o stralcio delle somme iscritte a ruolo, la “tregua fiscale” introduce una sorta di “super ravvedimento”, ovvero la possibilità di regolarizzare la dichiarazione dei redditi versando una sanzione onnicomprensiva del 5 per cento. A differenza del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non consente, salvo ritardarne l’efficacia, un versamento in via frazionata, la terza gamba della “tregua fiscale” concede la possibilità, salva l’efficacia della variazione apportata, di effettuare il pagamento in un orizzonte temporale più lungo.
A completare il quadro del provvedimento, infine, l’insieme delle misure applicabili nel contesto in cui il controllo fiscale sia stato già avviato. In questo senso vanno lette le misure in tema di definizione agevolata degli avvisi bonari, dei processi verbali, degli atti del procedimento di accertamento e delle controverse tributarie. A completare il quadro viene introdotta una forma di conciliazione agevolata che consenta, al raggiungimento dell’accordo con l’Ufficio, di versare sanzioni in misura straordinariamente ridotte al 5 per cento.
In attesa di conoscere il testo completo di ciascuna delle predette disposizioni, ci sono già le prime inevitabili reazioni. Se per le somme iscritte a ruolo potrebbe risultare conveniente ritardare i pagamenti per massimizzare i risparmi fiscali della definizione agevolata, per la definizione dei carichi pendenti potrebbe risultare decisivo anticipare la notifica del ricorso. Prospettive opposte accumunate da un rischio troppo alto. Agire sulla base di mere dichiarazioni dei rappresentanti del governo o sulle prime bozze del provvedimento, infatti, potrebbe rappresentare un azzardato dal prezzo insostenibile.