Guadagna strada nei Tribunali italiani, soprattutto della Lombardia, l’orientamento che rivoluziona le regole di funzionamento della compensazione disciplinata dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dopo anni dalla sua entrata in vigore, a causa di tale interpretazione, la compensazione rischia di attraversare un periodo di forte instabilità, senza un reale motivo.
Il predetto articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997 dispone per il contribuente la possibilità di eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con l’eventuale compensazione dei crediti vantati dal contribuente, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. La compensazione, in particolare, è prevista, fra gli altri, per il versamento unitario delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’insieme delle imposte sostitutive sui redditi e dell’IVA e dei contributi previdenziali.
La disposizione in commento, dunque, nel disciplinare la cosiddetta compensazione orizzontale, autorizza l’utilizzazione del modello di versamento unitario, la delega F24, al fine di assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme dovute per le imposte e i contributi elencati all’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle imposte e ai contributi elencati nella medesima disposizione, purché relativi al medesimo periodo d’imposta. In tale contesto, da sempre la compensazione incrociata fra debiti previdenziali e crediti erariali è stata consentita.
Orbene, da ultimo nei corridoi del Tribunale di Milano, ha trovato spazio l’orientamento che limiterebbe la compensazione fra i debiti e i crediti vantati, rispettivamente, nei confronti di soggetti differenti, escludendo di conseguenza la possibilità di compensazione fra crediti erariali e debiti previdenziali. Il Tribunale di Milano giustifica la propria posizione sulla base di un’interpretazione prettamente letterale secondo la quale la compensazione sia possibile esclusivamente a condizione che i crediti utilizzati in compensazione siano relativi allo stesso periodo dei debiti da compensare, siano risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, e vantati nei confronti dello stesso soggetto debitore. Facendo leva sull’inciso “nei confronti dei medesimi soggetti”, il Tribunale di Milano ha sconfessato l’Amministrazione finanziaria e anni di compensazioni andate a buon fine, nonostante tutto.
Tuttavia, proprio l’inciso sul quale si basa l’interpretazione è l’elemento che la fa traballare. Ove il Legislativo si riferisce ai “medesimi” soggetti utilizza un aggettivo identificativo utile per indicare l’identità o uguaglianza tra persone animali o cose. Nel caso di specie, pertanto, l’utilizzo dell’aggettivo identificativo vuole riferirsi all’insieme dei soggetti elencati nel periodo precedente dell’articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 241 del 1997.
Sul punto, accorre in aiuto il successivo secondo comma della medesima disposizione con il quale viene disposto che il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti successivamente elencati, senza alcuna limitazione, a dimostrazione che la compensazione incrociata fra crediti erariali e debiti previdenziali, non solo è possibile, ma costituisce l’essenza stessa della disposizione in commento.
Resta inibita, invece, la compensazione mista fra crediti erariali e debiti previdenziali iscritti a ruolo. La possibilità offerta dall’articolo 31 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 di compensazione, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte esclude, per sua stessa genesi, i contributi previdenziali. Tale disposizione, che costituisce il rimedio alla preclusione alla autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi prevista dalla stessa norma, è l’unica disposizione che, ove è consentita, esclude espressamente la compensazione incrociata fra crediti erariali e debiti previdenziali.