Versamenti al 15 settembre: i contribuenti chiamati alla cassa

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

I contribuenti sono chiamati a versare entro il 15 settembre 2021 le somme a debito risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

Si ricorda infatti che l’art. 9-ter del D.L. n. 73/2021, prevede a favore dei soggetti meglio sotto specificati che “i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione”.
Nello specifico la proroga riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Inoltre beneficiano della menzionata proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, quali coloro che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 90, legge n. 190/2014) o applicano il regime fiscale dei nuovi minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011).

Con risoluzione n. 53/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per effettuare i versamenti postergati.

Pagamento in unica soluzione – L’Amministrazione Finanziaria ha precisato che nel caso di versamento in unica soluzione, il pagamento deve intervenire entro il 15 settembre 2021 per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga – titolari o non titolari di partita IVA.

Il pagamento rateale – Nel caso di versamento rateizzato il pagamento deve intervenire:
a. per i soggetti titolari di partita IVA:

  • prima rata 15 settembre 2021 con interessi 0%
  • seconda rata 16 settembre con interessi 0,01%
  • terza rata 18 ottobre 20210 con interessi 0,34%
  • quarta rata 16 novembre con interessi 0,67%

b. per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:

  • prima rata 15 settembre 2021 con interessi 0%
  • seconda rata 30 settembre 2021 con interessi 0,17%
  • terza rata 2 novembre 2021 con interessi 0,50%
  • quarta rata 30 novembre con interessi 0,83%

Non trova applicazione la maggiorazione dello 0,40 – Poiché la proroga si applica «in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2011, n. 435», non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Pagamenti rateali in corso – I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario. In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi. Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021. Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive. In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Versamenti frazionati in assenza di piani di rateizzo – Qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:

  • in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
  • in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

L’utilizzo in compensazione – Infine è doveroso puntualizzare che i contribuenti che intendono utilizzare crediti d’imposta in compensazione orizzontale in misura eccedente 5.000 euro, dovranno inderogabilmente presentare la dichiarazione da cui risulta il credito entro e non oltre il 5 settembre in quanto si ricorda che i crediti emergenti dalle dichiarazioni annuali possono essere utilizzati in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dai quali gli stessi emergono assistita dal necessario visto di conformità.