Tra le molteplici forme di contrasto ai danni economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, più norme succedutesi nel tempo hanno consentito, nel rispetto di determinate condizioni, di posticipare i versamenti. Di ciò, così come già accaduto in occasione della predisposizione del Modello IVA 2021 con riferimento ai versamenti IVA sospesi nel 2020, occorre dare evidenza nei dichiarativi Redditi ed IRAP.
L’indicazione dei versamenti posticipati deve avvenire, per quanto riguarda Redditi, mediante la compilazione del rigo RS480 (Quadro RS – Prospetti vari); per quanto riguarda l’IRAP, invece, occorre compilare la Sezione XXI del quadro IS – Prospetti vari.
Le informazioni devono essere fornite dai soggetti che, in forza delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria, non hanno effettuato alle scadenze “canoniche” i versamenti, potendoli posticipare.
La compilazione di entrambi i righi segue la medesima logica:
- In prima colonna, mediante l’utilizzo di un codice identificativo, occorre indicare la motivazione di norma in forza della quale i versamenti sono stati sospesi;
- In seconda colonna, invece, occorre indicare l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella colonna 1.
Se sono intervenute più sospensioni in forza di diversi riferimenti normativi, occorrerà compilare più righi.
Alcune codifiche previste dalla “Tabella versamenti sospesi Covid-19” sono uguali sia per Redditi che per IRAP, ovvero:
- codice 2 – Sospensione dei versamenti dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, come disposta dal DM 24/02/2020, a favore dei soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020 (ovvero la primissima zona rossa comunale);
- codice 10 – Proroga al 10 dicembre 2020 del secondo acconto imposte sui redditi e IRAP, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (art. 13-quinquies, c. 1, D.L. 137/2020).
Si presti attenzione al fatto che anche lo “spostamento” del secondo acconto imposte dal 30 novembre al 10 dicembre deve essere evidenziato in RS ed in IRAP.
- Codice 11 – Proroga al 30 aprile 2021 del versamento del secondo acconto Redditi e IRAP.
Questa proroga era stata concessa a favore dei:
- soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (esclusi coloro che non erano soggetti ad ISA per superamento del tetto di ricavi/compensi), a condizione che fosse intervenuta una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 (art. 98 D.L. n. 104/2020);
- soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (esclusi coloro che non erano soggetti ad ISA per superamento del tetto di ricavi/compensi) e che esercitano attività identificata da codice ATECO incluso negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale “rosse”, nonché ristoranti in area “arancione”. Per questi soggetti la proroga era concessa a prescindere da eventuali cali di fatturato (art. 9-quinquies D.L. n. 137/2020);
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (art. 13-quinquies, c.3, D.L. n. 137/2020);
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale “rosse”, nonché ristoranti in area “arancione”, come individuate alla data del 26 novembre 2020, indipendentemente da tetti di ricavi o compensi e indipendentemente da cali di fatturato (art. 13-quinquies, c.4, D.L. n. 137/2020).
Esempio – Si propone in calce un’esemplificazione di compilazione relativa ad un contribuente soggetto ISA, che ha subito un calo di fatturato nel primo semestre 2020 di oltre il 33% rispetto al primo semestre 2019, e che in conseguenza di ciò, rientrando nella casistica di cui al punto 11, ha prorogato il versamento del secondo acconto ad aprile 2021, pari a euro 1040 quanto a IRES, e euro 162 quanto a IRAP. L’esemplificazione riguarda una società di capitali, ma la compilazione dei righi di interesse è la medesima per tutte le tipologie di contribuente.
Esclusivamente per quanto riguarda i Redditi, è possibile essere chiamati a compilare il rigo RS480 con riferimento ad una ulteriore fattispecie, ovvero quella della sospensione delle ritenute.
Come ricorderemo, il D.L. 23/2020, articolo 19, aveva previsto a favore dei contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro (a condizione che nel mese precedente non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato), la possibilità di sospendere l’applicazione delle ritenute d’acconto nel periodo 17 marzo 2020 – 31 maggio 2020. Tali ritenute erano poi da riversare a cura del soggetto che aveva richiesto la sospensione, secondo i termini stabiliti dagli articoli 126, c. 2, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.
Questi contribuenti, in sede di determinazione delle imposte, potranno scomputare l’intero ammontare delle ritenute subite, comprese quelle oggetto di sospensione, ma queste ultime dovranno essere evidenziate al rigo RS480 con il codice 3.