Versamenti Redditi, ancora un’inutile complicazione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

È stata pubblicata in GU Serie Generale n.155 del 05-07-2023 la legge 3 luglio 2023, n. 87 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Il decreto ha assunto una natura quasi “omnibus”, essendo stato utilizzato al fine di trovare spazio a tutta una serie di misure; tra queste, il posticipo dei versamenti delle imposte e dei contributi scaturenti da Redditi a favore dei soggetti ISA, che vede il debutto di due peculiarità mai viste prima: il versamento in seconda scadenza entro il 31 luglio e lo 0,4% ragguagliabile a giorni.

Andiamo con ordine, richiamando la norma che, a questo punto, è definitiva. La legge di conversione consta di un solo articolo, avente ad oggetto le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51. Per quanto qui di interesse il riferimento è all’articolo 4 del summenzionato D.L. 51/2023, che nella sua versione originale nulla prevedeva in ordine al posticipo dei versamenti scaturenti dai Redditi, e che ora si arricchisce del comma 3-sexies: “I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.

Rispetto al passato nulla cambia per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della proroga: restano fuori il “privati” (ovvero i soggetti che non esercitano arte, impresa o professione per i quali siano stati approvati gli ISA, applicabili o meno che siano, o non sono collegati a tali soggetti in qualità di soci, associati ecc.), così come restano fuori, per quanto riguarda i soggetti potenzialmente ISA, solo coloro i quali ne sono esclusi in ragione del superamento della soglia massima di ricavi. A titolo esemplificativo, quindi, un soggetto titolare di soli redditi di lavoro dipendente o pensione, o redditi fondiari (tassati ordinariamente o a cedolare secca), o redditi diversi, era chiamato ad effettuare il versamento in prima scadenza entro il 30 giugno 2023, e tale termine resta immutato. Laddove abbia scelto di posticipare i versamenti in seconda scadenza, vi è tempo fino al 31 luglio (visto che il 30 è festivo), con maggiorazione dello 0,4%, in questo caso senza alcun ragguaglio a giorni.

Completamente diverso, e innovativo rispetto al passato (il che non significa affatto migliorativo, anzi) è il caso dei soggetti ISA (per l’individuazione dei quali si rimanda al precedente contributo “La mini-proroga Redditi trova spazio nel D.L. 51/2023”) per i quali:

  • Il versamento in prima scadenza il 30 giugno 2023 viene posticipato al 20 luglio, senza alcuna maggiorazione;
  • Il versamento in seconda scadenza slitta al 31 luglio (mentre gli anni scorsi era sempre stato 20 agosto) con maggiorazione dello 0,4% ragguagliata a giorni.

Alcune considerazioni si rendono necessarie. Prima di tutto quella, se vogliamo banale, ma oggettiva, relativa al tempo concesso agli operatori di settore: 20 giorni di anticipo rispetto a quello che era, ormai da anni, un calendario consolidato (seppure sempre determinato da proroghe più che prevedibili) non sono pochi. Quest’anno i consulenti potranno quindi provare l’ebrezza di non chiudere i Redditi ad agosto, ma è difficile immaginare soddisfazione in questo, visto che sarà necessario uno sforzo considerevolissimo e, tutto sommato, inaspettato, per quanto il fatto che il 31 luglio sia quest’anno un termine “monolitico” era circostanza nota già da almeno un mese.

Detto questo, vi è la vicenda (incredibile) dell0 0,4%. La maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo in tale misura è da sempre abbinata alla possibilità di godere di 30 giorni in più e, non appena lo spettro della scadenza al 31 luglio si è palesato, è stato oggetto di giustificate critiche. Ebbene, a tali critiche il legislatore ha inteso porre rimedio prevedendo una maggiorazione dello 0,4% al 31 luglio (ovvero 11 giorni di proroga invece di 30), decidendo di complicare ulteriormente la vita a contribuente e consulenti prevedendo che nel lasso di tempo dal 21 luglio al 31 luglio tale 0,4% possa essere rapportato a giorni.

Ciò significa che, se un soggetto ISA versa, in ipotesi, il 21 luglio la prima o unica rata, la maggiorazione non è dello 0,4%, bensì dello 0,03636% (ammesso che la corretta interpretazione sia 0,4% / 11 giorni, aspetto questo che sta mandando in tilt anche le case software per i necessari aggiustamenti), e su tale somma così maggiorata si calcolano poi le rate successive che, ricordiamo, scadono il 16 del mese per i titolari di partita IVA e a fine mese per i non titolari di partita IVA. Una previsione, questa, che non va assolutamente ad intaccare il fatto che, laddove si decida per il 31 luglio 2023, la maggiorazione è comunque dello 0,4%, il che, ripetiamo, non è poco, visto che si tratta di 11 giorni in più, e non di 30.

Vi è poi da capire come computare gli interessi sulle rate successive (che scontano l’ulteriore maggiorazione di interessi nella misura del 4 per cento annuo); tali rate dovrebbero essere determinate su una base di calcolo che diviene “mobile”, ovvero maggiorata dello 0,4% se si parte il 31 luglio, oppure maggiorata in misura inferiore se si parte, ad esempio, il 21 luglio piuttosto che il 24 luglio e così via. Una situazione oggettivamente di difficilissima gestione, che richiederebbe di definire i Redditi, concordare con il cliente la scadenza di effettivo versamento per calcolare la maggiorazione nella corretta percentuale e, a cascata, le eventuali rate successive, per poi procedere immediatamente al versamento del modello F24 per consolidare la prescelta data di versamento della prima rata e quindi, la maggiorazione applicabile.

In altri termini, il meccanismo neo introdotto, per essere effettivamente utilizzato, comporta trasmissioni di modelli F24 a cadenza giornaliera tra il 21 ed il 31 luglio, e non è difficile comprendere che il passaggio del “ragguaglio a giorni” dello 0,4% (in un primo momento nemmeno contemplato nell’annunciata proroga dei versamenti) resterà sostanzialmente sulla carta poiché la stragrande maggioranza dei versamenti sarà calendarizzata per fine mese, con lo 0,4% pieno.

I chiarimenti del Fisco – In una faq ad hoc dell’Agenzia delle Entrata, pubblicata ieri, sono stati diffusi due tabelle riepilogative, una per i titolari di partita Iva, l’altra per i non titolari. Le tabelle riportano, il numero di rata, i giorni e i mesi entro i quali effettuare i pagamenti e in corrispondenza, gli eventuali interessi.