Tra le domande che con più frequenza ricorrono in ordine alle problematiche connesse alla detrazione da Superbonus esercitata in dichiarazione vi sono quelle che riguardano il rapporto, di non sempre facile comprensione, tra il cd. “visto Superbonus” e il visto di conformità che invece interessa l’intero dichiarativo.
Cerchiamo di fare chiarezza, ricordando in premessa le regole cardine:
- Le compensazioni orizzontali (con modello F24) possono essere effettuate liberamente, ovvero senza necessità di apposizione del visto di conformità sul dichiarativo e senza necessità di preliminarmente trasmettere il dichiarativo stesso, per un ammontare massimo di 5.000 euro (per ciascun tributo erariale, quali IRPEF e addizionali); oltre tale soglia, il dichiarativo deve essere provvisto di visto (fatto salvo il caso del regime premiale richiamato di seguito) e preliminarmente trasmesso. Dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate, occorre attendere 10 giorni prima di compensare. Nessun limite, invece, né di ammontare né di tempistica, quanto agli eventuali crediti previdenziali emergenti dal quadro RR;
- Le medesime compensazioni orizzontali possono essere effettuate per un ammontare fino a 20.000 euro per quanto riguarda IRPEF ed addizionali, senza necessità di visto di conformità sul dichiarativo, laddove il contribuente sia soggetto agli ISA e consegua un punteggio minimo di 8 per l’anno di imposta 2022, oppure minimo di 8,5 nella media dei punteggi relativi agli anni di imposta 2022 e 2021 (regime premiale). Anche in questo caso, comunque, per compensazioni di ammontare superiore ai 5.000 euro, è necessario prima trasmettere il dichiarativo ed attendere 10 giorni;
- Indipendentemente dal saldo che emerge dal dichiarativo, per quanto riguarda il Superbonus (art. 121 D.L. 34/2020) occorre ricordare che ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e he tale obbligo, dal 12 novembre 2021, è stato esteso anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (cfr. Circolare 29.11.2021, n. 16/E e Circolare 27 maggio 2022, n.19/E).
Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Ipotizziamo quindi il caso di un contribuente che intende esercitare la detrazione Superbonus in sede di Redditi 2023 anno di imposta 2022. In questo caso, senza alcun dubbio, almeno la detrazione da Superbonus deve essere provvista di visto di conformità che, in questo caso, può essere rilasciato anche da un professionista diverso dal soggetto che predispone e trasmette telematicamente il dichiarativo.
Se il dichiarativo chiude a debito, o anche nel caso in cui lo stesso chiuda a credito ma non si intenda utilizzare il credito in compensazione orizzontale per un ammontare superiore a quelli indicati ai precedenti punti 1) e 2) – a seconda del caso – non si pone una problematica di visto dell’intero dichiarativo. In questo caso, quindi, è sufficiente (e indispensabile) il solo “visto Superbonus” che viene attestato barrando nel riquadro firma il campo “Presenza Visto Superbonus”. Il solo visto Superbonus è svincolato dal soggetto che trasmette telematicamente il dichiarativo; può quindi essere apposto dal professionista “X” mentre la dichiarazione viene trasmessa dal professionista “Y”.
Completamente diverso, invece, è il caso in cui, in ragione della volontà di utilizzare in compensazione orizzontale crediti di ammontare superiore a 5.000 euro (oppure 20.000 euro in presenza di regime premiale), è necessario che l’intero dichiarativo sia provvisto di visto.
In questo caso, innanzi tutto, è necessario aver chiaro che il visto apposto sul dichiarativo “assorbe” quello Superbonus. In altri termini, il professionista che appone il visto di conformità sul modello Redditi si assume la responsabilità dell’intero dichiarativo, compresi gli aspetti relativi alla detrazione Superbonus. Inoltre, occorre ricordare che laddove il dichiarativo sia provvisto di visto di conformità, lo stesso deve essere trasmesso telematicamente dal medesimo intermediario che ha apposto il visto.
In questo caso, quindi, viene meno la possibilità (anzi, l’obbligo) di vistare solo una parte del dichiarativo (Superbonus) e viene anche meno la possibile distinzione tra professionista che vista e professionista che trasmette.
Di conseguenza, se il dichiarativo viene vistato nella sua interezza e trasmesso da “Y”, premesso che in tal caso non è possibile compilare la casella che si riferisce al visto limitatamente agli aspetti Superbonus, è in capo ad “Y” che ricade l’onere di verificare la sussistenza di tutti i requisiti, ed anche ogni conseguenza in caso di dichiarazione infedele.